Il Comune di Napoli nega l'assegno di maternità a una mamma inoccupata extracomunitaria e comunica all'Inps di non erogarle neanche un centesimo. Eppure la legge...
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Possono presentare domanda e ricevere l'assegno di maternità tutte le mamme prive di impiego o disoccupate che presentano un modello Isee dal valore non superiore a 17.330,01 euro. Questo è il primo e fondamentale requisito, poiché per redditi superiori non è prevista l'erogazione dell'importo. Altro elemento è che l'assegno può essere erogato a cittadini italiani, comunitari o stranieri con permesso di soggiorno in caso di parto, adozione o affidamento preadottivo e la richiesta va fatta al proprio comune di residenza, ed è possibile richiedere assistenza gratuita ai Caf. Ed è ciò che ha fatto Isabela. «Ho chiesto tutte le informazioni necessarie a loro, e mi hanno seguito nella compilazione della domanda» racconta la donna. «Ero serena, perché certa di poter beneficiare dell'assegno di maternità. Quando invece è arrivata la risposta negativa, sono rimasta senza parole. Il diniego è arrivato perché il Comune non giudica sufficiente il permesso di soggiorno quadriennale per motivi familiare. Così sono andata in Municipalità, e mi sono quindi fatta consigliare su come far valere i miei diritti».
Isabela si affida così all'avvocato Iolanda Buonaiuto del Caf vomerese che non ha richiesto un'azione di accertamento nei confronti dell'Inps e del Comune di Napoli, avvalendosi del fatto che «eravamo di fronte a una azione di discriminazione». Nel marzo 2018, l'avvocato deposita il ricorso e poco più di un anno dopo il giudice riconosce la discriminazione partendo da quanto contenuto nel Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. E tra le tante norme in particolare cita il comma 1 dell'articolo 44: «Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione».
In particolare, emerge che la direttiva europea (articolo 12, numero 98 del 2011) è stata recepita in ritardo dall'Italia. «Porre come requisito il possesso di un permesso per lungo-soggiornanti ha una portata discriminatoria, in quanto attribuisce un trattamento differenziato basato sulla nazionalità, in contrasto con principi e norme del diritto dell'Ue» scrive il giudice nella sentenza. «L'azione promossa - precisa l'avvocato - è stata richiesta affinché venisse accertato il carattere discriminatorio. Infatti, con la sentenza di accoglimento, il giudice ha ordinato la cessazione della condotta discriminatoria da parte del Comune di Napoli in primis e ha poi, conseguentemente, ordinato all'Inps di provvedere al pagamento dell'assegno di maternità». Leggi l'articolo completo su
Il Mattino