«Non si comprende dall'ordinanza impugnata di quali contenuti operativi consista ed in quali forme e modalità concrete s'inveri il 'metodò o il...
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Per Romeo, detenuto a Regina Coeli dal primo marzo, sono stati in seguito disposti i domiciliari con braccialetto elettronico. La sesta sezione penale della Cassazione il 13 giugno aveva accolto il ricorso della difesa, contro l'ordinanza con la quale il Riesame confermava il carcere per l'imprenditore accusato di avere corrotto, con complessivi 100mila euro, il dirigente Consip Marco Gasparri per ottenere informazioni riservate e consigli per aggiudicarsi gli appalti pubblici. Accogliendo la parte del ricorso relativo alle esigenze cautelari, la Cassazione ricorda che Romeo è incensurato e che «sulle attività d'indagine in corso non sono esplicitati nella motivazione precisi riferimenti dai quali ricavare l'esistenza del periculum libertatis e che su quelle ormai espletate l'esposizione è solo genericamente illustrata». La Corte ricorda poi che in tema di custodia cautelare, dopo la riforma del 2015, il giudice deve motivare sull'idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, «profilo questo di cui non vi è traccia nell'ordinanza impugnata».
Ancora, «nessun controllo è stato effettuato, pur a fronte di eccezioni gravi e puntualmente formulate, sulla sussistenza dei presupposti di legittimità delle operazioni di intercettazione ambientale», scrive la sesta sezione penale della Cassazione. A Romeo viene contestato di aver versato 100mila euro al dirigente Consip Gasparri per ottenere informazioni riservate e consigli per aggiudicarsi gli appalti pubblici. La sua difesa contestava la legittimità delle intercettazioni ambientali attraverso software spia dalle quali erano emersi 13 incontri tra Gasparri e l'imprenditore dal 3 agosto al 29 novembre 2016. La Cassazione ha stabilito che il tribunale del riesame dovrà
svolgere «verifiche sul materiale indiziario emerso dalla operazioni di intercettazione ambientale espressamente
utilizzate dal pm a sostegno della propria richiesta ed in seguito valutate dal gip» accertando in particolare il collegamento tra «la condotta delittuosa» oggetto dell'accusa e «l'esistenza di associazioni criminali», che può giustificare l'utilizzo di mezzi «particolarmente invasivi» come i captatori informatici. Leggi l'articolo completo su
Il Mattino