I negozi possono ottenere uno sconto per l’affitto, se i loro incassi sono crollati per il Covid. Il principio, con una sentenza che rischia di essere un importante...
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L’ordinanza, per quanto esecutiva, è un atto cautelare, ma non risolve la questione, che sarà oggetto probabilmente di ulteriore dibattimento. Detto questo, il giudice Grauso si è ben guardato dal sentenziare che uno sconto dell’affitto sia automatico dopo lo scoppio del Covid. Invece può essere ottenuto quando l’operatore - proprio per la crisi dei consumi generata dalla pandemia - non può “sfruttare” appieno i locali affittati proprio per offrire i servizi alla clientela. In poche parole, quando ci sono condizioni esterne che impediscono di fare il proprio lavoro.
Scrive il presidente del Tribunale: «Certamente la crisi dipesa dalla pandemia Covid e la chiusura forzata delle attività commerciali - in particolare quelle legate alle attività della ristorazione - devono qualificarsi quale sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il presupposto della convezione negoziale». In sostanza, «nel caso delle locazioni commerciali il contratto è stato stipulato sul presupposto di un impiego dell’immobile per l’effettivo svolgimento dell’attività produttiva». Da qui la decisione di rivalutare il canone d’affitto.
Per la cronaca, in casi simili, i Tribunali di tutt’Italia si erano espressi in maniera diversa, mentre la giudice Grauso considera i provvedimenti del governo, come lo sconto sugli affitti del 30 per cento, «non sufficienti» a ristornare gli operatori per i danni da Covid. Spiega Luciano Sbraga, direttore Fipe Confcommercio: «I fatturati delle aziende sono stati azzerati dal lockdown, oggi sono sotto del 40%. La sentenza del Tribunale di Roma, nell’ambito di un provvedimento cautelare, ha stabilito che la richiesta di un ristoratore romano di vedere abbassato l’affitto per il proprio locale è legittima, proprio in virtù dell’evidente stravolgimento del contesto economico». Leggi l'articolo completo su
Il Mattino