Le benedizioni pasquali nelle scuole pubbliche, se fuori dalle lezioni e facoltative, sono legittime. Né più né meno di altre attività...
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Il Tar dell'Emilia-Romagna aveva annullato la delibera, sostenendo che la scuola non deve essere coinvolta in un rito attinente unicamente alla sfera individuale di ciascuno. Ora i giudici amministrativi di secondo grado hanno ribaltato il verdetto, accogliendo il ricorso della scuola, l'istituto comprensivo 20 (due elementari e una media inferiore) e del ministero dell'Istruzione. Secondo la sentenza della sesta sezione del Consiglio di Stato la benedizione non può «in alcun modo incidere sullo svolgimento della didattica e della vita scolastica in generale». E questo, appunto, «non diversamente dalle diverse attività 'parascolastichè che, oltretutto, possono essere programmate o autorizzate dagli organi di autonomia delle singole scuole anche senza una formale delibera».
Non si può, cioé, riservare alla benedizione «un trattamento deteriore rispetto ad altre diverse attività» che non hanno alcun nesso con la religione. Di più: «per un elementare principio di non discriminazione - si legge - non può attribuirsi alla natura religiosa di un'attività una valenza negativa tale da renderla vietata o intollerabile unicamente perché espressione di una fede religiosa, mentre, se non avesse tale carattere, sarebbe ritenuta ammissibile e legittima».
A rinforzo di questa tesi, i giudici citano la Costituzione che vieta di trattare peggio, «sotto ogni aspetto», le manifestazioni religiose in quanto tali.
Il Mattino