Dopo il Tar Napoli - che aveva decreato la sospensione -anche quello di Salerno accoglie il ricorso del cittadino sottoposto a regime di quarantena forzata - annullando di fatto...
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I due legali ribadiscono anche quanto già affermato all'indomani della sospensione del provvedimento a carico dell proprio cliente: «gli atti impugnati sono clamorosamente illegittimi» in quanto nel provvedimento limitativo della libertà personale, secondo Forlani ed Agosto, «non vi è alcuna motivazione che giustifichi la limitazione della libertà personale, cioè è un provvedimento del tutto immotivato, in evidente contrasto con l’articolo 13 della Costituzione che indica la “libertà personale” quale diritto fondamentale dell’individuo che può essere compressa solo “per atto motivato dell’autorità giudiziaria”». Inoltre «il provvedimento non trova legittimazione in una previsione di legge che la indichi come fattispecie tassativa né vi è alcun suggello legittimante da parte dell’autorità giudiziaria cui è costituzionalmente demandato il vaglio di garanzia. È, dunque, eccesso di potere». Ma non solo. Secondo gli avvocati, l’ordinanza regionale in questione, sarebbe stata superata da altri due decreti del presidente del Governo, pertanto «l’ordinanza regionale non può ritenersi nemmeno un provvedimento applicativo esecutivo dei vari Dpcm e della citata legge, in quanto introduce una sanzione non prevista dalla normativa».
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Il Mattino