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A volte le battaglie giudiziarie si fanno anche per affermare i propri principi. Troppo spesso, poi, capita che le disposizioni della Commissione europea entrano nel nostro ordinamento soltanto quando fanno «comodo» e non per affermare diritti che si stanno sempre più consolidando.
È il caso di Cristian Contursi Mantiero che si è opposto alla consuetudine, diventata per molti legge, di sostituire il rimborso di un biglietto (in questo caso ferroviario) con un voucher che, tra l’altro, è spesso sottoposto a rigide regole (sulla possibilità di utilizzo) dettate proprio dall’azienda erogatrice. Dopo aver tentato con le buone di farsi restituire la somma pagata per dei biglietti Italo, il cittadino si è visto costretto a rivolgersi ad un legale, l’avvocato Camillo Grisi, per ottenere il risarcimento di 251,20 euro. Il cliente, per motivi legati alle sue organizzazioni di vita, ha richiesto alla società Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori spa il rimborso della somma pagata per un servizio non usufruito. Ma la società ha ritenuto, come tante in periodo di Covid, di sostituire il denaro con un voucher.
La sentenza del giudice di pace Carlucci è di nove pagine scritte tutte in punta di diritto. Nove pagine cone le quali motiva il perché dell’accoglimento della tesi dell’avvocato Grisi. Tesi che si fonda su diverse considerazioni, a partire dal fatto che la normativa europea, che sospende di fatto quello italiana, e non prevede il rimborso tramite voucher a meno che questo non sia esplicitamente autorizzato dal cliente ma prevede, come regola, il rimborso in denaro.
Il giudice ha ritenuto poi infondate le motivazioni addotte dalla società Italo la quale ha sollevato prima una questione di incompetenza per territorio, rigettata dal giudice, e poi si è appellata alla normativa italiana che autorizza le compagnie di trasporto ad emettere i voucher. Italo ha depositato numerose sentenze emesse da svariati uffici del giudice di pace di gran parte del territorio nazionale sfavorevoli al consumatore, ma nonostante tutto, non è riuscita a convincere il giudice salernitano per il quale, scrive nella sentenza, «in caso di conflitto tra normativa italiana e quella europea, il detto conflitto non determina la illegittimità della normativa italiana ma la sua disapplicazione in favore di quella europea». Prima di Salerno soltanto il giudice di pace di Palermo si era espresso a favore dell'accoglimento della tesi del consumatore ma, in quella circostanza, la compagnia di trasporto non si era costituita in giudizio, a differenza di Italo.
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Il Mattino