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Liti fiscali, domanda per fare pace entro il 30 giugno. Ecco come calcolare gli importi dovuti: il modulo

Agevolazioni fino al 95% dell'importo della controversia

Liti fiscali, domanda per fare pace entro il 30 giugno. Ecco come calcolare gli importi dovuti: il modulo
Liti fiscali, domanda per fare pace entro il 30 giugno. Ecco come calcolare gli importi dovuti: il modulo
di Giusy Franzese
Articolo riservato agli abbonati
Venerdì 3 Febbraio 2023, 17:12 - Ultimo agg. : 17:14
5 Minuti di Lettura

Controversie con il fisco? Basta ricorsi, sentenze, controricorsi, carte bollate e -non ultimo - parcelle da pagare al proprio esperto consulente. Secondo quanto disposto dalla legge di Bilancio, da qui al 30 giugno 2023 sarà possibile presentare domanda per definire in maniera agevolata la controversia con il fisco e mettere la parola fine alla lite pendente. In base al grado di giudizio in cui si trova la lite, si potrà chiudere tutto usufruendo di uno sconto, sul valore della controversia che va dal 10 all’95%.

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Quali controversie

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che modello e istruzioni per aderire alla tregua fiscale sulle liti pendenti sono pronti. Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l‘Agenzia delle Entrate, pendenti al primo gennaio 2023, comprese quelle in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

Si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il primo gennaio 2023 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

La domanda

Entro il prossimo 30 giugno deve essere presentata  all‘Agenzia delle Entrate - direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato - una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (cioè relativa al singolo atto impugnato).

 In attesa dell‘attivazione di un servizio specifico per la compilazione e la trasmissione telematica, è possibile presentare la domanda inviandola all‘indirizzo di posta elettronica certificata (pec) dell‘Ufficio che è parte nel giudizio.

 Sempre entro il 30 giugno deve essere pagato l‘intero importo per la definizione o, se ammesso il pagamento rateale, la prima rata (previsto un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo).

 La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata. Se non ci sono  importi da versare la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Come calcolare l’importo dovuto

I contribuenti possono chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore ed allo stato della controversia, al netto delle sanzioni e degli interessi.

Primo grado

Se il giudizio pende in primo grado, ossia già depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado alla data del 1° gennaio 2023, per il quale, alla medesima data, non sia ancora stata depositata una pronuncia giurisdizionale non cautelare, l’importo dovuto è pari al 90% del valore della controversia

Se l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, l’importo lordo dovuto è pari al 40%  del valore della controversia.

Secondo grado

Se l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente nella pronuncia giurisdizionale non cautelare emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, depositata alla data del 1° gennaio 2023, l’importo dovuto è pari al 15% del valore della controversia.

Qualora la soccombenza sia reciproca, l’importo è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte di atto annullata.

Cassazione

I giudizi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Lite per sanzioni

Se la controversia è relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023, l’importo dovuto è pari al 15% del valore della controversia.

Se invece è risultato soccombente il contribuente, l’importo dovuto è pari al 40% del valore della lite.

Nel caso di reciproca soccombenza, l’importo lordo dovuto è pari al 15% del valore della controversia, per la parte in cui l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente, e al 40% per la restante parte.

Scomputo

Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Non si dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

Pagamenti

Il pagamento delle somme dovute o della prima rata deve essere effettuato mediante modello F24 entro il 30 giugno 2023. Le rate Il pagamento rateale è ammesso soltanto nel caso in cui l’importo netto dovuto sia superiore a mille euro per ciascuna controversia autonoma. Quindi le somme inferiori o pari a tale cifra vanno sempre versate in unica soluzione, entro il 30 giugno 2023.

Le somme superiori a mille euro possono essere versate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo (30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno). Se il termine di scadenza della rata coincide con un sabato o una domenica, la scadenza è il lunedì successivo. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

Non è ammesso il pagamento tramite la compensazione.

Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Diniego

L’eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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