Assegno unico, maxi conguaglio: ecco la data per le modalità di ricalcolo: a chi spetta La guida

di Mario Landi
Martedì 6 Giugno 2023, 09:35 - Ultimo aggiornamento: 8 Giugno, 07:17 | 2 Minuti di Lettura

Il maxi conguaglio

Nella circolare numero 1947 del 26 maggio scorso, l'Inps ha spiegato quali situazioni possono portare al ricalcolo dell’Assegno unico. Tra cui:

liquidazione degli importi relativi alla settima e ottava mensilità di gravidanza, sulla base del valore dell’Isee presentato entro 120 giorni dalla nascita del figlio;
eventuali recuperi della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021, laddove non spettante in presenza di nucleo monogenitoriale, diverso comunque da quello vedovile che invece mantiene l’agevolazione per il quinquennio successivo alla data del decesso del genitore lavoratore;
maggiorazioni degli importi spettanti per le mensilità di gennaio e febbraio 2023, tenuto conto del riconoscimento della rivalutazione legata all’aumento del costo della vita (per coloro che non le hanno già ricevute con il conguaglio di febbraio);
importi liquidati sulla base di valori di Isee del nucleo familiare, poi dichiarati discordanti dalla struttura Inps territorialmente competente a seguito di accertamenti effettuati sulla veridicità dei dati dichiarati;
conguagli derivanti da operazioni di rettifica dell’Isee 2022, eventualmente effettuate dai centri di assistenza fiscale (Caf) successivamente al 31 dicembre 2022;
rideterminazione degli importi spettanti per effetto del riconoscimento delle maggiorazioni per soggetti disabili introdotte dal decreto-legge del 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122;
ricalcolo degli importi relativi ai nuclei familiari numerosi e per i figli successivi al secondo;
ricalcolo degli importi dell’Assegno unico per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza (RdC) con rideterminazione della somma spettante al genitore non facente parte del nucleo Isee del minore, sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 230/2021;
importi riconosciuti con riferimento alle domande di Assegno unico presentate antecedentemente al 30 giugno 2022, con Isee presentati entro il 30 giugno dello stesso anno e rate calcolate con importo al minimo (50 euro per i figli minorenni e 25 euro per i figli maggiorenni).

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