Abuso da demolire, a Ischia arriva il condono e lo stop alle ruspe

Abuso da demolire, a Ischia arriva il condono e lo stop alle ruspe
di Massimo Zivelli
Domenica 17 Febbraio 2019, 09:30
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Se dopo la condanna alla demolizione, l'abuso edilizio nel frattempo viene sanato e quindi condonato, l'ordinanza non può essere più attuata. È questo il motivo fondante della rivoluzionaria sentenza emanata nei giorni scorsi dal giudice monocratico della sezione di Ischia del Tribunale di Napoli, che era stato chiamato a esprimersi sul ricorso presentato dal proprietario di un immobile nel Comune di Barano. Una sentenza che fa clamore, quella adottata dal giudice Alberto Capuano, perché non solo va in controtendenza rispetto a precedenti interpretazioni del medesimo giudice che fino all'altro giorno non aveva mai revocato le demolizioni esecutive anche in presenza di un sopravvenuto condono ma perché costituisce un precedente giuridico tale da fornire interessanti risvolti nelle vicende giudiziarie di tanti cittadini di Ischia e della Campania, che sono stati condannati a demolire gli abusi.
 
Artefice del braccio di ferro con il giudice monocratico e quindi della clamorosa svolta in sede di giudizio, è stato l'avvocato Bruno Lorenzo Molinaro, esperto in materia e ispiratore del contestato decreto Ischia post-terremoto, relativamente alla parte che riconosce anche agli immobili rientranti nel condono del 2003 la possibilità di ricevere il contributo statale per la ricostruzione. Il giudice Capuano ha quindi revocato, ieri l'altro, un ordine giudiziale di demolizione riguardante un fabbricato a uso abitativo sito a Barano d'Ischia per il quale il dirigente dell'ufficio tecnico del Comune, l'ingegnere Enzo Ungaro, aveva rilasciato regolare concessione in sanatoria a seguito del favorevole esame di una istanza di condono edilizio presentata dalla proprietaria in base alla sanatoria del 1994 e sulla quale si era positivamente espressa anche la Soprintendenza per i beni paesaggistici.

Il dato più significativo di tale importante decisione, che segna una netta inversione di tendenza rispetto a precedenti orientamenti, è che il giudice Capuano ha stabilito che il condono edilizio non richiede (come invece aveva ritenuto più volte in precedenti ed analoghi casi) l'accertamento della «doppia conformità» urbanistica, bensì soltanto la verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa di sanatoria straordinaria e che nulla ha a che vedere con il testo unico dell'edilizia.

L'avvocato Molinaro, nel suo incidente di esecuzione, aveva peraltro richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali anche in ordine alla possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di revocare l'ordine di demolizione collegato a una sentenza di condanna passata in giudicato allorquando sopravvenga, come verificatosi nella fattispecie, una causa di incompatibilità rappresentata dall'avvenuto rilascio da parte del comune di una concessione in sanatoria sulla quale non sia possibile esercitare «alcun sindacato giurisdizionale negativo in quanto legittimamente assentita». Così il sindaco di Barano Dionigi Gaudioso ha commentato la sentenza. «Per norma non è il sindaco, ma l'ufficio Tecnico che rilascia i condoni in sanatoria, laddove ci sono i requisiti di legge per ottenerli. Se vogliamo rifarci al buon senso comune dice il sindaco mi pare assolutamente corretto che se una opera edilizia ha tutti i requisiti per essere sanata, non deve essere demolita. E questo anche se la sanatoria è arrivata dopo la sentenza esecutiva di demolizione».
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