Con l’introduzione dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), per i nuclei percettori del Reddito di cittadinanza (RDC) che abbiano i requisiti per beneficiare di questa prestazione, l’Istituto ha provveduto a erogarla come quota integrativa della misura Reddito, con accredito sulla stessa carta RDC.
L'assegno di Inclusione
Con l’entrata in vigore del Decreto legge n. 48/2023, sono intervenute significative modifiche che hanno portato all'istituzione di una nuova misura - l’Assegno di Inclusione (ADI) - destinata ai nuclei nei quali sono presenti figli minori, disabili ovvero componenti ultrasessantenni o in condizioni di svantaggio, inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari.
Cosa cambia da marzo
A decorrere dalla mensilità di marzo 2024, per coloro che eventualmente non vi abbiano già provveduto, sarà necessario presentare una nuova domanda di Assegno unico. A tal fine, si fa presente che l’eventuale presentazione della domanda di ADI da parte dei nuclei potenziali beneficiari della nuova misura, non sostituisce in alcun modo la domanda di Assegno unico che pertanto dovrà essere sempre presentata per poter beneficiare della prestazione familiare.
Isee aggiornato, la domanda
Si ricorda, inoltre, che la domanda di Assegno unico e l’ISEE aggiornato possono essere presentati entro il termine del 30 giugno 2024, senza perdita degli arretrati che saranno corrisposti mediante successivo conguaglio. Il nuovo ISEE 2024 può essere presentato dal primo gennaio in modalità precompilata sul sito istituzionale dell’Istituto www.inps.it nel portale unico ISEE.
I nuovi importi
Quest'anno a gennaio, insomma ormai 12 mesi fa, l'aumento innescato dall'inflazione fu dell 8,1%, un record. Nel gennaio 2024 le stime più attendbili indicano un aumento del 5,4%. Intanto il tetto minimo dell'Isee passerà da 16.215 a17.090,61: fino a questa sogli l'assegno unico passerò da da 189,2 a 199,4 euro. L'importo più basso scatterà per chi supera un Isee di 45,574,96 euro: in questo caso l'importo dell'assegno unico è di 57,2 euro (28.5 per i figli dai 18 ai 20 anni).
Tornando alla prima fascia, la più bassa, le maggiorazioni relative ai figli ulteriori al secondo portano l'assegno unico a 96,9 euro; a 119,6 euro per i figli non autosufficienti fino ai 21 anni; 108,2 euro per i figli con disabilità grave sotto i 21 anni; 94,9 euro per i figli con disabilità media fino ai 21 anni; a 22,3 euro per ogni figlio fino ai 21 anni. Il bonus secondo il percettore di reddito è di 34,1 euro.
Nella seconda fascia, ovvero oltre un Isee di 45,574,96 euro, le maggiorazioni relative ai figli ulteriori al secondo portano l'assegno unico a 17,1 euro; a 119,6 euro per i figli non autosufficienti fino ai 21 anni; 108,2 euro per i figli con disabilità grave sotto i 21 anni; 94,9 euro per i figli con disabilità media fino ai 21 anni; a 22,3 euro per ogni figlio fino ai 21 anni. Il bonus secondo il percettore di reddito non è previsto.
I requisiti e i paletti
L’importo dell’Assegno viene determinato in base all’Isee presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.
In particolare, è prevista:
- una quota variabile progressiva (da un massimo di 189,2 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 16.215 euro a un minimo di 54,1 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 43.240 euro).
Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di:
nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo);
madri di età inferiore a 21 anni;
nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
figli affetti da disabilità;
figli di età inferiore a un anno;
figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con tre o più figli e Isee fino a 43.240 euro;
una quota a titolo di maggiorazione per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno risultasse inferiore alla somma dei valori teorici dell’Assegno per il Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), percepite nel regime precedente la riforma.