Cade il vincolo del referente unico ai fini dei permessi retribuiti sul lavoro previsti dalla legge 104 per l’assistenza ai familiari invalidi o in situazioni di disabilità grave. Adesso i famosi “tre giorni” di permesso mensili possono essere distribuiti anche su più familiari che ne fanno richiesta. Ovviamente non si cumulano, e quindi complessivamente restano tre giorni. Lo ha chiarito l’Inps nel messaggio numero 3096. La nuova disciplina aggiorna la legge 5 febbraio 1992, n. 104 o Legge 104 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap.
La direttiva europea
È il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022, a introdurre la novità sul referente multiplo. Il suddetto decreto, a sua volta, è stato varato in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.
Assistenza condivisa
Al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, la citata direttiva europea introduce il principio della condivisione della responsabilità e del peso dell’assistenza.
Tre giorni complessivi
Il limite complessivo per i permessi retribuiti riferiti all’assistenza alla stessa persona resta di tre giorni. Adesso però - si legge nel messaggio Inps - «il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro». Quindi, ad esempio, due figli che si sobbarcano, alternativamente, l’assistenza al genitore disabile.
Da quando
La possibilità di condividere i giorni di permesso retribuito tra più familiari è già in vigore a partire dal 13 agosto 2022.
La domanda
La domanda con la richiesta di autorizzazione a fruire dei permessi retribuiti deve essere presentata all’Inps da parte degli aventi diritto. Non può essere semplicemente comunicata al datore di lavoro. La domanda va presentata su un apposito modulo, reperibile anche dal portale web dell’Inps, il modello SR08_Hand 2. Lo stesso modello va autorizzato anche in caso di rinnovo dell’autorizzazione. Il datore di lavoro non può rifiutare la richiesta di permesso del lavoratore, può, però, richiedere una programmazione delle assenze nonché un preavviso nell’indicazione delle giornate in cui non sarà presente al lavoro.
A chi spettano i permessi retribuiti
Su richiesta, ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza a familiari disabili. Ovvero, i permessi possono essere richiesti dai genitori (anche adottivi ed affidatari) di figli disabili in situazione di gravità, dal coniuge o convivente di fatto, da parenti ed affini entro il terzo grado di un disabile in situazione di gravità. La circolare n. 36 del 7 marzo 2022 ha esteso la possibilità di richiesta dei permessi retribuiti ad una serie di soggetti, in particolare alla coppie “di fatto” ed alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, totalmente equiparati ai coniugi, che possono richiedere il permesso 104 per il compagno/compagna o per parenti ed affini di dello stesso/stessa.
La disabilità
Ai sensi della Legge 104 92 si può ottenere il riconoscimento dello stato di handicap, oppure il riconoscimento di handicap grave, che dà diritto al lavoratore (o al lavoratore che assiste un familiare) di ottenere i permessi retribuiti dal lavoro e una serie di agevolazioni. Le patologie, ad esempio, possono riguardare l’apparato cardiocircolatorio, respiratorio, digerente, urinario, endocrino, osteoarticolare e locomotore, neurologico, patologie psichiche, uditive, apparato visivo, apparato fisiognomico, apparato stomatognatico, apparato fonatorio, apparato riproduttivo femminile e maschile, patologie congenite, ematologiche, reumatiche, neoplastiche e rare. Al riguardo esistono specifiche tabelle ministeriali. Se una determinata patologia non è compresa nelle tabelle, il personale medico è tenuto a definire le lesioni tenendo in considerazione infermità analoghe, riferendosi alle tabelle, e di pari gravità. Una volta individuata la patologia bisogna intraprendere un iter amministrativo volto al riconoscimento dell’handicap per il riconoscimento dei benefici di cui all’articolo 3, comma 3 della legge 104/92. Sarà poi il medico curante a compilare online sul sito INPS la certificazione medica richiesta. In particolare, il medico dovrà indicare qualora ricorrano, l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o della impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.