Conducente responsabile anche per le imprudenze di altri guidatori

Un incidente d'auto
ROMA - Il conducente di un veicolo può essere ritenuto responsabile di un incidente anche nel caso sia provocato da imprudenze compiute da altri guidatori, a patto che...

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ROMA - Il conducente di un veicolo può essere ritenuto responsabile di un incidente anche nel caso sia provocato da imprudenze compiute da altri guidatori, a patto che queste siano prevedibili. Il principio, in passato già espresso dalla Corte di Cassazione, è stato ribadito dagli Ermellini con la sentenza numero 3214/19 della sezione IV Penale, depositata il 23 gennaio.


Alla luce, quindi, di questo pronunciamento ritorna di grande attualità il noto adagio 'la prudenza non è mai troppa'. Nel pubblicare e commentare la decisione, il quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it, sottolinea come, ''per esempio, in prossimità di un incrocio, chi guida deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere''. Nel caso oggetto di valutazione, un automobilista, accusato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, aveva impugnato la propria condanna, evidenziando il comportamento imprudente del motociclista, deceduto nell'incidente che lo aveva visto coinvolto.

Nel confermare la sentenza e rigettare il ricorso, avverso il provvedimento emesso dalla Corte d'Appello di Napoli (sentenza del 19 giugno 2017), la Cassazione ha ricordato, appunto, che ''l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (Sez.4, n.27513 del 10/5/2017, Rv.269997; Sez.4, n.5691 del 2/2/2016, Rv.265981), e, segnatamente, che il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità (Sez.4, n.12361 del 7/2/2008, Rv.239258; Sez.4, n.4518 del 11/12/2012, Rv.254664)''.


In riferimento, in particolare, al caso esaminato dalla Corte, il periodico online della Giuffrè Francis Lefebvre editore chiarisce, ''l'imputato, alla guida della vettura avrebbe dovuto considerare la velocità del motociclista che sopraggiungeva all'incrocio, non potendo fare 'affidamento' sul fatto che la velocità stessa fosse particolarmente moderata e consentisse l'arresto della marcia''. Leggi l'articolo completo su
Il Mattino