Cassazione, con rifiuto del test antidroga scatta confisca del veicolo. Per giudici irrilevante applicazione lavoro pubblica utilità

Un controllo della Polizia Stradale
In caso di controllo della Stradale, per chi rifiuta di sottoporsi al test antidroga scatta inesorabilmente la confisca del veicolo che sta guidando, se ne è il...

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In caso di controllo della Stradale, per chi rifiuta di sottoporsi al test antidroga scatta inesorabilmente la confisca del veicolo che sta guidando, se ne è il proprietario. La conferma dell’impossibilità di scappatoie o interpretazioni meno restrittive delle previsioni del Codice della Strada arriva dalla sentenza numero 20033 del 23-5-22 della Sezione IV Penale della Corte di Cassazione. Con questo pronunciamento i magistrati hanno posto dei rigidi paletti all’interpretazione delle norme degli articoli 186 e 187 del Cds, rispettivamente “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”. Nel commentare la notizia, gli esperti del periodico ‘online’ ‘Seac All-in Giuridica’, sottolineano come risulti, quindi, irrilevante che in sede di giudizio all’imputato sia stato applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in luogo di quella di giustizia.

Nel procedimento in oggetto, proposto all’esame della Cassazione direttamente dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona, il giudice di primo grado aveva condannato l’imputata alla pena di giustizia sostituita dal lavoro di pubblica utilità, per essersi rifiutata di sottoporsi ad accertamenti sull’assunzione di stupefacenti. La sentenza - sottolineano i legali del sito - aveva omesso l’applicazione della sanzione accessoria della confisca dell’autoveicolo prevista, invece, dall’articolo 187 del Codice della Strada”. Accogliendo il ricorso del Procuratore Generale, nel rinviare il processo a nuovo giudizio, la Cassazione ha chiarito come la Corte d’appello di Ancona “terrà conto della doverosa applicazione della confisca” qualora “si accerti che il veicolo non appartiene a persona estranea al reato”, per il quale, la legge, non prevede la confisca.

E’ opportuno ricordare come si intenda per estraneità “non già la formale intestazione a un terzo, ma l’assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità della circolazione del mezzo (Sentenza n. 39777 del 07/06/2012)”. Infine, nel dettaglio dei tempi e dei modi dell’applicazione della confisca, gli Ermellini ricordano: “A nulla rileva - come correttamente osservato dal PG ricorrente - il fatto che sia stata applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, il cui esito positivo comporta la revoca della confisca ma che non esime il giudice dall’applicazione di quest’ultima, incombendogli unicamente la sospensione di essa fino all’esito del L.P.U. (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 12262 del 08/02/2018)”.

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Il Mattino