Immigrazione, la Cassazione: «No a espulsione irregolari se disabili»

Immigrazione, la Cassazione: «No a espulsione irregolari se disabili»
Niente espulsione per gli immigrati irregolari colpiti da sanzione amministrativa come alternativa alla detenzione se hanno una grave disabilità per la quale, in patria,...

OFFERTA SPECIALE

2 ANNI
99,98€
40€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA FLASH
ANNUALE
49,99€
19€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
 
MENSILE
4,99€
1€ AL MESE
Per 3 mesi
SCEGLI ORA

OFFERTA SPECIALE

OFFERTA SPECIALE
MENSILE
4,99€
1€ AL MESE
Per 3 mesi
SCEGLI ORA
 
ANNUALE
49,99€
11,99€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
2 ANNI
99,98€
29€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA SPECIALE

Tutto il sito - Mese

6,99€ 1 € al mese x 12 mesi

Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese

oppure
1€ al mese per 3 mesi

Tutto il sito - Anno

79,99€ 9,99 € per 1 anno

Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno
Niente espulsione per gli immigrati irregolari colpiti da sanzione amministrativa come alternativa alla detenzione se hanno una grave disabilità per la quale, in patria, non riceveranno la stessa assistenza che hanno in Italia. Lo ha deciso la Cassazione bloccando il rimpatrio di un magrebino, da 30 anni nel nostro Paese, amputato della gamba sinistra e assistito dall'Inps. I supremi giudici osservano che sebbene la legge non preveda questa deroga, i principi umanitari impongono di valutare caso per caso le categorie «vulnerabili».


Nella loro decisione, i supremi giudici rilevano che la grave disabilità motoria invocata da Mokaadi Lofti Ben Dhaouadi per rimanere in Italia, non rientra nel diritto «alle cure urgenti o essenziali» per le quali la legge sull'immigrazione Bossi-Fini del 1998 consente la permanenza in Italia anche per gli 'irregolarì. Tuttavia, secondo la Cassazione, una interpretazione delle norme costituzionalmente orientata in base a quanto suggerito da verdetti della Consulta non consente provvedimenti espulsivi che ledono quel «nucleo irriducibile» del diritto alla salute garantito dall'art. 32 della Costituzione. Decidendo dei ricorsi di persone immigrate senza documenti e disabili, contro i rimpatri forzati, occorre valutare «caso per caso» tenendo presente le disposizioni «di carattere umanitario in materia di categorie cosiddette 'vulnerabilì» contenute nella Bossi-Fini da considerare come un elenco non esaustivo al quale si devono affiancare i principi della Corte dei diritti umani. La vicenda ora sarà rivista dal Tribunale di sorveglianza di Perugia.
Leggi l'articolo completo su
Il Mattino