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La tredicesima
Tra le altre cose, l'Inps chiarisce che «la retribuzione da considerare quale parametro di riferimento, ai fini della verifica del rispetto delle soglie reddituali di 2.692 euro (per la riduzione di 6 punti percentuali) e di 1.923 euro (per la riduzione di 7 punti percentuali), è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, senza che debba essere considerato il rateo di tredicesima erogato mensilmente o in un’unica soluzione». Dunque «per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo in trattazione relativamente alla tredicesima mensilità – o al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione – l’articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024, prevede espressamente che la novella legislativa non abbia effetti sul rateo di tredicesima».
Quindi «nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione imponibile ai fini previdenziali, come sopra determinata e al netto del rateo di tredicesima, di 2.692 euro e la quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, questa, in forza dell’esonero in argomento, potrà essere ridotta di 6 punti percentuali, ossia potrà essere determinata per un ammontare pari a 3,19 punti percentuali. Analogamente, nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima, e la quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, questa, in forza dell’esonero in argomento, potrà essere ridotta di 7 punti percentuali, ossia potrà essere determinata per un ammontare pari a 2,19 punti percentuali».