A chi spetta
Per i lavoratori che convolano a nozze è previsto un periodo di congedo matrimoniale della durata di otto giorni consecutivi. Periodo di congedo che prevede la corresponsione di un assegno, a carico dell’Istituto, pari a sette giorni di retribuzione.
La prestazione è concessa in occasione del matrimonio civile o concordatario o unione civile e non è cumulabile con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo a eccezione dell’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’Inail nella misura pari alla differenza tra gli importi spettanti per le due prestazioni.