Monumentando, bocciatura bis: «Irregolare l'appalto per gli spot»

Monumentando, bocciatura bis: «Irregolare l'appalto per gli spot»
di Valerio Esca
Martedì 5 Novembre 2019, 07:30
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«Il Comune di Napoli non si è conformato ai rilievi sollevati dall'Anac» e «non ha applicato la corretta disciplina sulle sponsorizzazioni per il progetto Monumentando». La sentenza del Consiglio di Stato (quinta sezione), arrivata ieri mattina conferma quanto già aveva stabilito il Tar Campania un anno fa. In realtà la sentenza allarga il campo del proprio giudizio non limitandosi soltanto gli atti relativi al restauro delle Torri Aragonesi, ma mette in discussione l'intero progetto. Il tanto discusso bando per la valorizzazione e restauro di 27 monumenti cittadini attraverso le sponsorizzazioni rischia di essere così arrivato al capolinea.

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Il Consiglio di Stato, al quale si era appellato il Comune dopo la sentenza del Tar, che aveva dato ragione a due società pubblicitarie e all'associazione civica Mario Brancaccio, rappresentate dai legali Ezio Maria Zuppardi e Gaetano Brancaccio, sancisce chiaramente: «Come già evidenziato dalla delibera dell'anticorruzione», si evince «una non corretta applicazione della disciplina della sponsorizzazione da parte del Comune, sotto il profilo della determinazione dell'importo contrattuale negli atti di gara, commisurata esclusivamente al valore dei lavori di restauro da eseguire e del tutto disancorata dall'effettivo valore della controprestazione a favore della società, consistente nella cessione di spazi pubblicitari, contro le indicazioni fornite dalle linee guida ministeriali del dicembre 2012». In pratica il Comune avrebbe dovuto tenere conto del valore che sarebbe poi derivato dalla cessione di spazi dedicati alle pubblicità e non soltanto del valore dei lavori da compiere sui 27 monumenti. Il decreto al quale fa riferimento la sentenza precisa infatti che «nelle sponsorizzazioni l'importo di base della procedura selettiva, ossia la soglia minima da indicare nell'avviso pubblico, sulla quale sollecitare le offerte in rialzo dei candidati sponsor, non può e non deve essere automaticamente identificato nel valore dei lavori, dei servizi e delle forniture richiesti e da eseguire o acquistare, ma deve tenere conto soprattutto del valore del ritorno pubblicitario e di immagine ritraibile dall'abbinamento del nome o del marchio d'impresa agli interventi da realizzare, che è, in sintesi, il valore che l'impresa candidata intende acquistare con la sua offerta».

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Tra le motivazioni dei giudici, a gettare ombre sull'intero iter di Monumentando, c'è quello relativo al valore dell'appalto. La perizia di variante dei lavori delle Torri di via Marina non avrebbe, infatti, «rispettato il limite del quinto, avendo rapportato l'importo dei maggiori costi degli interventi aggiuntivi, 715mila euro circa, al valore stimato dell'intero contratto di sponsorizzazione 3,5 milioni, anziché al valore del solo lotto IX (Torri del Castello del Carmine, 486mila euro), ed avendo computato esclusivamente i maggiori costi, senza tener conto degli ulteriori utili conseguibili dall'impresa sponsor in ragione del prolungamento dei tempi di esposizione pubblicitaria».

«La sentenza del Consiglio di Stato statuisce in maniera inappellabile che tutta l'operazione Monumentando non rispetta il decreto del 19 dicembre 2012 che è il decreto alla base di tutte le corrette sponsorizzazioni e che tutte le operazioni di sponsorizzazione devono rispettare», sostengono gli avvocati Gaetano Brancaccio ed Ezio Maria Zuppardi.
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