Ricostruzione per gli edifici con danni lievi, varata la prima ordinanza post sisma a Ischia

al centro: il Prefetto Carlo Schilardi
al centro: il Prefetto Carlo Schilardi
di Massimo Zivelli
Domenica 9 Dicembre 2018, 10:54 - Ultimo agg. 12:49
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Parte l'opera di ricostruzione post sisma a Ischia. Il Commissario straordinario ha firmato l'ordinanza che stabilisce i criteri di risanamento di tutte le abitazioni e strutture che dal sisma del 21 agosto 2017, pur essendo state dichiarate inagibili, hanno tuttavia subito danni lievi e quindi riparabili in tempi rapidi. La priorità è stata assunta dal Prefetto Carlo Schilardi, per snellire il lavoro di tecnici e strutture impegnate nel capitolo "ricostruzione" nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio. In questo modo, il ,Commissario ed i suoi collaboratori sono convinti di abbassare in maniera considerevole anche il volume delle pratiche burocratiche nel loro complesso ed al tempo stesso consentire al più presto a centinaia di sfollati, di rientrare nelle proprie abitazioni. Fuori dall'ordinanza restano ovviamente le costruzioni che invece dal terremoto hanno subito danni più seri e di natura strutturale e per le quali l'iter di accertamentgo preventivo resta assai lontano nel tempo, fra accertamenti della Sovrintendenza, concessne dei permessi a ricostruire o delocalizzare e contribuzione statale. L'ordinanza si riferisce alla riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, in attuazione dell’art. 23 “Interventi di immediata esecuzione” del D. L. n. 10912018. Un dispositivo di 14 pagine in cui il delegato alla Ricostruzione spiega i passi da compiere a chi è interessato dalla particolare casistica di un danno all’immobile che non superi il 30% del volume complessivo. Gli interventi dovranno attenersi al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 e che le stesse, all’art. 8.4.1, definiscono gli interventi di “riparazione o intervento locale” quali interventi che possono riguardare esclusivamente singole parti e/o elementi della struttura e interessare porzioni limitate della costruzione. Il Commissario si avvale della “struttura di missione” istituita dal Ministero dell’Interno per le opportune verifiche antimafia relative agli operatori economici interessati, anche ai fini dell’esecuzione degli interventi di cui alla sua ordinanza.



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