Danni da riscossione: la Cassazione
conferma la condanna di Equitalia

Danni da riscossione: la Cassazione conferma la condanna di Equitalia
di Paolo Romani
Sabato 7 Marzo 2020, 16:00
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Con il “Lodo contabile Michetti” tutti gli Enti pubblici che hanno subito inadempienze nella riscossione potranno rivolgersi direttamente alla Corte dei Conti.

La Cassazione ha definitivamente posto fine alla controversia tra il Comune di Ciampino ed Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) confermando la legittimità della sentenza emessa dalla Corte dei Conti Centrale D’Appello che, accertate l’inadempienze contrattuali di Equitalia nell’esercizio dell’attività di gestione dei crediti tributari del Comune, la condannava al risarcimento dei danni per mancate riscossioni dei ruoli quantificati in euro 9.793.475,63.

Ci sono voluti tre gradi di giudizio, ma ora la sentenza tombale emessa dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione n. 5595 del 28.2.2020 non lascia più margini a dubbi sulla giurisdizione della Corte dei Conti «in ordine ai giudizi tra il Comune e l’agente della riscossione...riguardanti la responsabilità di detto agente nel caso in cui abbia cagionato per colpa un danno patrimoniale al Comune...».  Ad avviso della Suprema Corte «la giurisdizione contabile ha infatti natura tendenzialmente generale ...e dunque anche quanto alla verifica dei rapporti di dare ed avere tra agente della riscossione ed ente locale titolare del credito da riscuotere e quanto al risultato contabile finale di detti rapporti».

Il prof Enrico Michetti, che ha patrocinato la controversia per conto del Comune di Ciampino, per la prima volta ha aperto la nuova via processuale, sostituendosi e poi affiancandosi all’attività della Procura della Corte dei Conti.

L’inedita tesi, confermata e legittimata in ogni stato e grado del giudizio - che passa per il “Lodo contabile Michetti” - oggi consentirà a tutti gli Enti che hanno subito per colpa dei Concessionari inadempienze nella riscossione dei tributi, di percorrere con successo la medesima strada giudiziale. 
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