Acerbi poteva essere squalificato (in assenza di prove)? «Sì e ci sono precedenti». Il principio del "confortevole convincimento"

L'avvocato Fabozzo: «In passato, in casi analoghi, la giustizia sportiva non è stata così garantista»

Acerbi poteva essere squalificato (anche in assenza di prove)? «Sì e ci sono precedenti». Il principio del "confortevole convincimento"
Acerbi poteva essere squalificato (anche in assenza di prove)? «Sì e ci sono precedenti». Il principio del "confortevole convincimento"
Alessio Espositodi Alessio Esposito
Mercoledì 27 Marzo 2024, 20:52 - Ultimo agg. 21:03
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La decisione del giudice sportivo di non squalificare Francesco Acerbi, dopo le accuse di razzismo da parte di Juan Jesus, era l'unica possibile? L'assenza di prove - non ci sono infatti né registrazioni, né testimoni delle presunte offese del nerazzurro - sembrerebbe non lasciare spazio ad altre interpretazioni. Ma le cose non starebbero proprio così. Anzi, i precedenti dicono tutt'altro. «Lo standard probatorio necessario a fondare la responsabilità di un soggetto rispetto ad una violazione disciplinare sportiva è diverso da quello richiesto nella giustizia ordinaria», spiega l'avvocato penalista Manuel Fabozzo.

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Mentre nella giustizia penale «per fondare la colpevolezza occorre accertare la responsabilità dell’imputato “oltre ogni ragionevole dubbio”», nella giustizia sportiva «può bastare quello che è stato correttamente definito un “confortevole convincimento” dell’organo giudicante».

L'avvocato Fabozzo spiega: «Si tratta di un giudizio superiore alla semplice valutazione delle probabilità (criterio applicato nella giustizia civile), ma inferiore al principio della colpevolezza “oltre ogni ragionevole dubbio” (che trova cittadinanza nella giustizia penale)».

Nel caso specifico, «si sarebbe potuto certamente addivenire ad un giudizio di responsabilità del calciatore neroazzurro». In che modo? L'avvocato afferma: «Le reazioni in campo dei calciatori coinvolti, alcuni chiari passaggi nel labiale dei giocatori stessi, nonché la versione della persona offesa potevano certamente fondare da soli un giudizio di responsabilità nei riguardi di Acerbi».

I precedenti

Ma non fiscie qui, perché «la giustizia sportiva in casi analoghi, anche nelle serie minori, non si è mostrata sempre così garantista e ha fondato giudizi di responsabilità esclusivamente sulla versione della persona offesa, anche se non corroborata da ulteriori elementi esterni». Fabozzo conclude con una constatazione: «Si tratta di una sentenza storica, che rappresenterà un importante precedente, destinato a condizionare giocoforza l’iter decisionale relativamente a casi analoghi a questo».

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