Bonus Mezzogiorno, si riparte
tra nuovi modelli e incognita Zes

Bonus Mezzogiorno, si riparte tra nuovi modelli e incognita Zes
Venerdì 16 Giugno 2023, 12:11
5 Minuti di Lettura

Un lungo sospiro di sollievo per le imprese del Sud che possono finalmente beneficiare del credito di imposta Mezzogiorno per i nuovi investimenti effettuati dal 1 gennaio 2023.

Il tanto atteso provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 188347/2023 è arrivato il 1 giugno 2023, data di approvazione del nuovo modello di comunicazione, aggiornato in seguito alla proroga delle agevolazioni disposta dall’ultima legge di Bilancio e che ha disposto la ripartenza delle domande dall’8 giugno, con un nuovo modello e tante novità.

Come è noto le imprese che possono richiedere il credito di imposta per il Mezzogiorno sono quelle che acquisiscono, anche mediante contratti di locazione finanziaria, macchinari, impianti o attrezzature destinati a strutture produttive nel territorio delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle zone assistite della regione Abruzzo. Anche le aziende operanti nelle Zes (zone delle regioni individuate dalla normativa europea come “meno sviluppate e “in transizione” che includono aree portuali) e nelle Zls (analoghe zone delle regioni “più sviluppate”) beneficiano di speciali condizioni, tra cui, appunto, misure di agevolazione fiscale come il credito d’imposta.

Un focus di approfondimento verrà effettuato nel corso del convegno organizzato dalla Commissione Finanza agevolata e Pnrr dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli il 20 giugno alle 15.30 sulla piattaforma e learning Concerto dove si potrà seguire il webinar in modalità a distanza. 
Ai lavori interverranno Eraldo Turi (presidente dell'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Napoli), Marilena Nasti (consigliere delegato Odcec Napoli), Angela Fragnelli (presidente della Commissione Finanza Agevolata e PNRR), Fernando Marotta (Direttore provinciale Agenzia delle Entrate di Benevento), Marco Bargagli (Comandante di reparto GDF, esperto di fiscalità internazionale e verificatore fiscale, cultore della materia Diritto Tributario), Antonio Strazzullo (Vicepresidente Commissione Finanza Agevolata e PNRR) e Mariarosaria Bardi (segretario commissione finanza agevolata e Pnrr) che si affronteranno sui temi relativi ai controlli nella rendicontazione dei crediti d'imposta Mezzogiorno e si chiariranno le nuove modalità di presentazione della domanda telematica per la fruizione del bonus Sud.


Fondamentale è il requisito della novità perché si possa beneficiare del credito. Possono accedere al bonus gli investimenti in beni strumentali per la creazione di un nuovo stabilimento, l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati prima, un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), Tfue, quelli a favore di una nuova attività economica.  Esclusi dal beneficio gli investimenti di mera sostituzione, dal momento che non possono essere considerati “investimenti iniziali”.


L’ammontare dell’aiuto varia in funzione delle dimensioni aziendali: 45% per le piccole e micro imprese, 35% per le medie e il 25% per le grandi. E’ importante ricordare che si tratta di una misura retroattiva. Il Bonus Sud, infatti, può essere richiesto anche per gli investimenti effettuati negli anni precedenti, ovvero a partire dall’1 gennaio 2016. Questo impone alle aziende interessate di dover fare una attenta ricognizione degli investimenti pregressi per verificare se ci sono possibilità di recuperare liquidità con il credito di imposta.

La prima novità che si riscontra nel provvedimento dell’Agenzia è proprio la suddivisione, mai esistita prima,  fra gli investimenti effettuati nell’anno in corso e quelli realizzati a partire dall’anno 2016, indicando precise scadenze:
Per gli investimenti in corso, come riportato nel comunicato, dall’8 giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2024, le imprese potranno presentare domanda per la richiesta del credito d’imposta per i soli investimenti effettuati nell’anno in corso (il 2023) e non anche per quelli realizzati a partire dal 1° gennaio 2016, come consentito fino ad oggi.
La comunicazione potrà essere inviata dal beneficiario o da un soggetto incaricato attraverso il nuovo software “Cim23” disponibile sul sito dell’Agenzia a far data dall’8 giugno 2023.
Per gli investimenti relativi alle precedenti annualità, ovvero quelle a partire da 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2022, le imprese interessate dovranno obbligatoriamente inoltrare la comunicazione entro il 31 dicembre 2023, utilizzando però il vecchio software “Cim17”. 

Le criticità per il credito imposta Zes.
Nello stesso modello approvato lo scorso 1 giugno, è  prorogato fino al 31 dicembre 2023 anche  il credito d’imposta per investimenti nelle Zone economiche speciali, istituito dall’ articolo 4, Dl 91/2017 per favorire la creazione di condizioni utili allo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti nonché all’insediamento di nuove aziende; tali soggetti, all’interno di queste zone, possono beneficiare di una serie di agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative (articolo 5).

In particolare, per gli investimenti effettuati nelle Zes, il comma 2 dell’articolo 5 dl 91/2017 dispone che il credito d’imposta ex articolo 1, comma 98 e seguenti, legge 208/2015 è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il termine (così ora prorogato) del 31 dicembre 2023, nel limite massimo, per ciascun progetto d’investimento, di 100 milioni di euro, ed è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. 

Sembrava tutto molto chiaro e definito riguardo le Zes, finchè non è arrivata la risposta ad un interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 310 del 3 maggio 2023, che ha ritenuto, con riferimento alla versione del citato comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017 in vigore dal 1° giugno 2021 al 30 aprile 2022 (risultante dalle modifiche introdotte dal predetto articolo 57 del decreto-legge n. 77 del 2021), che, dato il richiamo alle disposizioni di cui al comma 98 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, i beni immobili strumentali oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “novità”, per cui il credito d’imposta ZES non spetta per l’acquisto di immobili a qualunque titolo già utilizzati. 
Una risposta che ha diffuso il panico tra gli operatori economici, istituzioni e commissari Zes che hanno invocato a gran voce una “retromarcia” sul dettato dell’Agenzia. 
Tale interpretazione a pochi giorni dall’entrata in vigore del nuovo modello di richiesta ha gettato un’ombra pesante sull’agevolabilità degli investimenti nelle zone Zes riguardo l’acquisto degli immobili e che impone una rapida definizione/chiarimento, visto che molte aziende sono già pronte per la richiesta del credito  e si trovano ora in un pericoloso limbo che pregiudica la pianificazione degli investimenti e la fruizione di un credito in prossimità delle scadenze fiscali estive che normalmente sono le più corpose dell’anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA