Assegno unico giugno 2023, quando arrivano i pagamenti e quanto spetta

di Alessandro Rosi
Sabato 3 Giugno 2023, 17:57 - Ultimo aggiornamento: 5 Giugno, 00:20 | 2 Minuti di Lettura

I conguagli

Nella circolare numero 1947 del 26 maggio scorso, l'Inps ha spiegato quali situazioni possono portare al ricalcolo dell’Assegno unico. Tra cui:

  • liquidazione degli importi relativi alla settima e ottava mensilità di gravidanza, sulla base del valore dell’Isee presentato entro 120 giorni dalla nascita del figlio;
  • eventuali recuperi della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021, laddove non spettante in presenza di nucleo monogenitoriale, diverso comunque da quello vedovile che invece mantiene l’agevolazione per il quinquennio successivo alla data del decesso del genitore lavoratore;
  • maggiorazioni degli importi spettanti per le mensilità di gennaio e febbraio 2023, tenuto conto del riconoscimento della rivalutazione legata all’aumento del costo della vita (per coloro che non le hanno già ricevute con il conguaglio di febbraio);
  • importi liquidati sulla base di valori di Isee del nucleo familiare, poi dichiarati discordanti dalla struttura Inps territorialmente competente a seguito di accertamenti effettuati sulla veridicità dei dati dichiarati;
  • conguagli derivanti da operazioni di rettifica dell’Isee 2022, eventualmente effettuate dai centri di assistenza fiscale (Caf) successivamente al 31 dicembre 2022;
  • rideterminazione degli importi spettanti per effetto del riconoscimento delle maggiorazioni per soggetti disabili introdotte dal decreto-legge del 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122;
  • ricalcolo degli importi relativi ai nuclei familiari numerosi e per i figli successivi al secondo;
  • ricalcolo degli importi dell’Assegno unico per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza (RdC) con rideterminazione della somma spettante al genitore non facente parte del nucleo Isee del minore, sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 230/2021;
  • importi riconosciuti con riferimento alle domande di Assegno unico presentate antecedentemente al 30 giugno 2022, con Isee presentati entro il 30 giugno dello stesso anno e rate calcolate con importo al minimo (50 euro per i figli minorenni e 25 euro per i figli maggiorenni).
© RIPRODUZIONE RISERVATA