Gara refezione, ricorso bocciato:
a Benevento si riparte da zero

Gara refezione, ricorso bocciato: a Benevento si riparte da zero
di Domenico Zampelli
Martedì 3 Dicembre 2019, 10:51
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Servizio di ristorazione presso le strutture e i centri psichiatrici dell'Asl Benevento, il Tar Campania conferma la decisione della commissione di gara: nessuna aggiudicazione, procedura da rifare, si è perso più di un anno. La vicenda parte nell'agosto 2018, quando l'azienda sanitaria mette a concorso l'affidamento del servizio, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con prezzo a base d'asta di 200mila euro. Solo due le offerte che giungono nei tempi indicati dal bando: la prima viene presentata dall'ati formata da cooperativa Apeiron coop. soc. con Megea Servizi e Vigilanza società cooperativa, la seconda dalla cooperativa sociale New Food Scs. Delle due partecipanti, l'ati viene subito esclusa: la commissione giudicatrice ritiene infatti non giudicabile non valutabile la documentazione tecnica «in quanto essenzialmente riferita ad attività di ristorazione scolastica». Resta in corsa quindi la sola New Food. Nel prosieguo, però, anche l'impresa partecipante superstite viene esclusa per il mancato possesso, delle certificazioni di qualità secondo le norme vigenti per la categoria oggetto dell'appalto. Secondo l'Asl tale carenza, oltre a costituire inosservanza di quanto stabilito nel bando di gara, lede l'interesse pubblico che la norma citata ha inteso tutelare in ragione della natura del servizio ed in rapporto all'utenza dello stesso.

IL CONTENZIOSO
Una decisione impugnata dalla cooperativa esclusa davanti al tribunale amministrativo regionale. Che però ha dato ragione all'operato della commissione giudicatrice dell'Asl, che si è costituita in giudizio con il patrocinio degli avvocati Antonio Mennitto, Alfredo Soricelli e Massimo La Rocca, In particolare, la quinta sezione di palazzo de Londres (presidente Santino Scudeller, consigliere Diana Caminiti, primo referendario Maria Grazia D'Alterio) pur condividendo la non necessità della certificazione di qualità al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in quanto non si trattava di un requisito previsto in quella fase tanto è vero che la ditta ricorrente è stata ammesso al prosieguo delle operazioni di gara - ha ritenuto che comunque tale certificazione di conformità alle norme europee in materia avrebbe dovuto essere posseduta al momento dell'aggiudicazione. Né può essere considerata sufficiente la dichiarazione della ricorrente di applicare la normativa al sistema interno in assenza di formale certificazione da parte di un ente accreditato. Sarebbe bastato, in pratica, esibire un certificato di conformità alle norme su qualità, ambiente e sicurezza. «La ditta aggiudicataria si legge infatti nella sentenza - non dimostra in alcun modo le ragioni per le quali non è stata in grado di fornire la relativa certificazione, sebbene sia compito del concorrente alla gara quello di adoperarsi per tempo per essere in grado di produrre le certificazioni richieste, nonché di verificare che gli enti certificatori prescelti siano in grado di rilasciarle nei tempi richiesti. A tanto va infine soggiunto si legge ancora nella sentenza - che nemmeno risulta che la necessaria certificazione sia stata allo stato conseguita, nonostante il lungo tempo trascorso sia dalla partecipazione alla gara (oltre un anno) sia dalla data presuntivamente indicata dalla stessa ricorrente alla stazione appaltante per il rilascio della certificazione (30/40 dal 21 marzo 2019)». Di conseguenza, il tribunale amministrativo ha ritenuto il ricorso da respingere, aggiungendo peraltro, in riferimento alle competenze di giudizio che «la peculiarità e complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite». Gara non aggiudicata, quindi, procedura destinata a ripartire, un anno perso.
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