Stralcio parziale
La Comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dell’annullamento automatico “parziale” (art. 1, commi 227 e 228, della Legge n. 197/2022) può essere effettuata da parte degli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali trasmettendo all’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 31 marzo 2023, esclusivamente all’indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it: il modulo - pdf compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella Enti Creditori Beneficiari) firmato digitalmente e rinominato con il suddetto Codice ente creditore (es. 98765.PDF); copia del provvedimento adottato.