Tifosi napoletani risarciti da pay-tv:
il Tar dà ragione ai consumatori

Tifosi napoletani risarciti da pay-tv: il Tar dà ragione ai consumatori
Mercoledì 16 Settembre 2020, 10:09 - Ultimo agg. 10:18
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Una buona notizia per quei tifosi napoletani i quali, ritenendosi truffati da Sky e Dazn, si erano rivolti all’associazione consumatori Aidacon per ottenere giustizia. Ebbene, il Tar del Lazio ha confermato quanto stabilito già dal Garante e confermato la condanna dei due gruppi televisivi che avevano presentato ricorso. Come si ricorderà, proprio a seguito dell’esposto di Aidacon e di altre associazioni, l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato a febbraio 2019 aveva inflitto una multa di 7 milioni a Sky, dopo aver accertato la pubblicità ingannevole e comparativa, le pratiche commerciali scorrette, nonché la violazione dei diritti dei consumatori nei contratti. «Adesso - ha sottolineato Carlo Claps, presidente Aidacon - Sky dovrà rimediare e risarcire i consumatori ingannati, altrimenti porteremo avanti migliaia di azioni giudiziarie».

Il Tar del Lazio ha confermato le due violazioni del Codice del consumo da parte di Sky accertate e sanzionate dall’Autorità Garante. In particolare:  1) di non avere fornito informazioni chiare e immediate sul contenuto del pacchetto alcio per la stagione 2018/19, lasciando intendere ai potenziali nuovi clienti che tale pacchetto fosse comprensivo di tutte le partite del campionato di serie A come nel triennio precedente; 2) la realizzazione di una pratica aggressiva per l’indebito condizionamento dei clienti del pacchetto “Sky calcio”, i quali, a fronte di una rilevante ridefinizione dei suoi contenuti non sarebbero stati posti nella condizione di poter assumere liberamente una decisione in merito al mantenimento o meno dell’abbonamento.

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Il Tar, in ordine alla prima contestazione, ha sottolineato che negli spot pubblicitari «sono state utilizzate espressioni che effettivamente potevano essere interpretate nel senso che l’abbonamento avrebbe contenuto per tutto il triennio 2018/2021, quantomeno tutte le partite della Serie A e in ciò risiede l’intrinseca erroneità del messaggio veicolato dagli spot, e con essa l’ingannevolezza e la scorrettezza della comunicazione commerciale».

I Giudici amministrativi hanno precisato che «la correttezza dell’informazione commerciale deve essere assicurata sin dal primo contatto», quando il cliente deve essere messo in grado di percepire «con immediatezza, gli elementi essenziali dell’offerta, non valendo a sanare l’ingannevolezza il rinvio ad ulteriori fonti di informazione». Per quanto riguarda la seconda contestazione, Sky si è difesa ribadendo la liceità del proprio comportamento, sottolineando, inoltre, che l’Agcm avrebbe assunto a p«ratica commerciale aggressiva un comportamento meramente omissivo, consistente nel non aver consentito ai consumatori la riduzione del prezzo del servizio», ma per il Tar tali rilievi sono risultati infondati giacché «una condotta meramente omissiva non è certamente configurabile con riferimento ai casi in cui il consumatore è stato ricontattato dai call center, che hanno prospettato il mantenimento dei precedenti contenuti, al medesimo canone mensile, ove il consumatore avesse riconfermato l’abbonamento».
 

 
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