Autovelox non segnalato ed errori nel verbale:
ecco quando non pagare la multa

Autovelox non segnalato ed errori nel verbale: ecco quando non pagare la multa
Lunedì 19 Settembre 2016, 10:16 - Ultimo agg. 10:31
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Superare i limiti di velocità è una violazione del codice della strada e come tale va punita. Tuttavia, in alcuni casi può accadere che chi guida esagerando a premere il piede sull'acceleratore non sia propriamente dalla parte del torto: un autovelox non ben segnalato o collocato nel luogo giusto o un verbale non compilato correttamente possono infatti sollevare l'automobilista dal pagamento della sanzione. A spiegare come è il sito di informazione legale La Legge per tutti:

Autovelox non segnalato - "Tutte le postazioni autovelox devono essere ben visibili a chi si trova al volante. Lo stesso vale per i tutor o per i vergilius, i sistemi che permettono di rilevare la velocità in ogni condizione atmosferica in un certo tratto di strada ed anche nelle strade extraurbane. Secondo la normativa - spiega laleggepertutti.it -, la segnalazione deve essere collocata almeno a 250 metri dalla postazione su autostrade e superstrade e a 150 metri su strade urbane ed extraurbane. Secondo la Cassazione, invece, la segnalazione si deve trovare a 400 metri dalla postazione o a più di 4 chilometri. Se queste condizioni non vengono rispettate, non si deve pagare la multa, anche se arriva a casa".

Autovelox non a norma - "Non si deve pagare una multa - sottolinea ancora il sito di informazione legale - nemmeno se gli autovelox non sono omologati dal Ministero dei Trasporti, sono gestiti da un organo che non svolge la funzione di polizia stradale, non sono tarati adeguatamente oppure sono posizionati dove non è consentito, cioè in luoghi pericolosi".

Come non pagare - Ma una volta ricevuta comunque la multa, cosa può 'salvare' l'automobilista indisciplinato dalla sanzione? Un verbale non compilato correttamente, spiega ancora laleggepertutti.it. Ci sono infatti alcune informazioni che devono necessariamente essere presenti e, in mancanza di anche una sola di queste, il verbale risulta non valido. Ecco quali sono:

- Modello dell'apparecchio utilizzato e relativa omologazione del Ministero dei Trasporti

- Tollerabilità in percentuale dello strumento (va applicata a favore dell’automobilista una riduzione del 5% con un minimo di 5 km/h)

- Verifica del funzionamento e modalità di utilizzo dell'autovelox

- Tipo di postazione usata per la rilevazione

- Provvedimento del Prefetto relativo alle strade dove non è possibile fermare l'automobilista per la contestazione verbale da parte di una pattuglia della polizia stradale

- Giorno, ora e luogo in cui è stata commessa l'infrazione

- Numero di targa dell'auto

- Norma violata dal trasgressore

Ricorso - Se si ha la certezza che la muta non è valida, prima di tutto è bene non pagare la multa: "La contestazione del verbale - informa ancora laleggepertutti.it - che si ritiene non valido va presentata davanti al Prefetto entro 60 giorni o al Giudice di Pace (non a entrambi) entro 30 giorni se si è residenti in Italia oppure entro 60 giorni se si è residenti all'estero. Se la contestazione è stata consegnata dagli agenti di polizia sulla strada, i termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa l'infrazione. Se, invece, è arrivata per posta, i termini decorrono dalla data in cui si certifica che è stata notificata, cioè da quando si firma la raccomandata davanti al postino o all'impiegato dell'ufficio postale". Il prezzo del ricorso varia in base all'entità della multa se si ricorre al Giudice di Pace mentre è gratuito se si decide di ricorrere al Prefetto.
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