Pensioni anticipate e di vecchiaia, come ottenere l'assegno: le nuove regole (e gli importi)

Lunedì 18 Marzo 2024, 08:35 - Ultimo aggiornamento: 19 Marzo, 19:58 | 2 Minuti di Lettura

I calcoli

Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 139, lettera a), numero 4, della legge n. 213 del 2023 nei confronti di coloro che maturano il requisito anagrafico di almeno 62 anni e il requisito contributivo di 41 anni nell’anno 2024, anche in regime di cumulo, il trattamento pensionistico in esame viene determinato secondo le regole del sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997.

In particolare, nel caso di esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 2 dell’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019, si rappresenta che il rinvio all’articolo 1, comma 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente i criteri di determinazione del sistema di calcolo della pensione, non trova applicazione nel caso di maturazione dei requisiti richiesti nell’anno 2024, stante il rinvio al citato decreto legislativo n. 180 del 1997.

Alla predetta prestazione è possibile accedere anche mediante l’esercizio della facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, e l’esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, al ricorrere dei prescritti requisiti.

In caso di accesso alla pensione mediante l’esercizio della facoltà di opzione, ai fini dell’accertamento del previsto requisito contributivo trova applicazione l’articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995; pertanto, non rileva la contribuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5. In caso di liquidazione della pensione a carico dell’AGO è computata tutta la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per periodi di malattia e disoccupazione o equiparati, non trovando applicazione l’articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (cfr. il paragrafo 1.15 del messaggio n. 1551 del 2019).

La pensione anticipata flessibile è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, a legislazione vigente.

La riduzione degli importi in pagamento di cui sopra opera per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Per effetto di quanto sopra, quindi, l’importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile corrispondente a quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno che per l’anno 2024 è pari a 2.394,44 euro (cfr. la circolare n. 1 del 2 gennaio 2024, paragrafo 3).

Laddove al momento della liquidazione della pensione anticipata flessibile risulti un importo mensile lordo inferiore a quattro volte il trattamento minimo e successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l’importo mensile lordo superi quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, a legislazione vigente, si porrà in pagamento l’importo mensile lordo pari al tetto massimo erogabile.

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