Funivia Mottarone, ipotesi omicidio doloso come alla Thyssen: i tre colpevoli rischiano fino a 30 anni

Funivia Mottarone, ipotesi omicidio doloso come alla Thyssen: i tre colpevoli rischiano fino a 30 anni
di Gigi Di Fiore
Sabato 29 Maggio 2021, 08:00 - Ultimo agg. 18:49
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«Chiunque rimuove o danneggia impianti o segnali destinati a prevenire disastri è punito con la reclusione». Articolo 437 del codice penale, quello per ora contestato ai tre primi indagati della tragedia sulla funivia del Mottarone, costata la vita a quattordici passeggeri con sopravvissuto solo il piccolo Etain. Nei loro confronti, tutti arrestati, i magistrati della Procura di Verbania considerano l'ipotesi più grave, contenuta nel secondo comma della norma, che può descrivere proprio il disastro che ha provocato 14 morti. Prevede una pena da tre a dieci anni. 

«È la configurazione più logica rispetto a quello che si conosce sull'accaduto - dice il professore Vincenzo Maiello, ordinario di diritto penale all'Università di Napoli Federico II - Siamo di fronte a una norma che tutela la pubblica incolumità oltre che la sicurezza sul lavoro della comunità dei lavoratori rispetto alla rimozione delle cautele destinate a prevenire disastri e infortuni.

Ad essa dovrà seguire la contestazione dei reati di omicidio, legati al decesso delle vittime. Qui le valutazioni di competenza della Procura saranno particolarmente delicate poiché occorrerà definire il criterio soggettivo dell'imputazione causale delle morti, tra quelli del dolo eventuale e della colpa con previsione dell'evento». 

Torna il ricordo di un precedente, già esaminato dalla Cassazione nel 2014 e nel 2016: le sette morti sul lavoro per l'esplosione nello stabilimento ThyssenKrupp di Torino nella notte tra il cinque e sei dicembre del 2007. In quel caso, i magistrati torinesi in primo grado ritennero di riconoscere responsabilità dolose. In appello, invece, dai magistrati l'omicidio fu considerato colposo, conseguenza di negligenza e imperizia, e vennero ridotte le pene.

«Si tratta di un precedente giurisprudenziale importante per questa tipologia di casi - spiega il professore Maiello, che è anche avvocato penalista - Quella vicenda venne giudicata dalla Corte d'Assise in quanto la Procura di Torino ritenne di contestare l'omicidio volontario con dolo eventuale. Ritengo che tra le ipotesi al vaglio della Procura di Verbania vi sia anche questo tipo di possibile imputazione». 

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Nel caso della ThyssenKrupp, la Cassazione con una assai importante sentenza escluse la responsabilità degli imputati a titolo di dolo eventuale, ritenendo che la morte degli operai fosse stata causata da «condotte colpose, sia pure cosciente». Aggiunge il professore Maiello: «Nell'occasione, la Cassazione sottolineò come il dolo eventuale debba caratterizzarsi in ogni caso di una imprescindibile componente di volontà, sia pure espressa nella forma della consapevole accettazione del rischio di produrre l'evento più grave. Ciò sia per ragioni teoriche e concettuali, sia per le diverse e gravi conseguenze sanzionatorie connesse alle diverse figure dell'omicidio volontario e di quello colposo».

Insomma, una verifica difficile: staccando i freni automatici all'impianto per non doverne interrompere il servizio, gli indagati erano coscienti che i passeggeri rischiavano la morte? In caso contrario, si tratterebbe di colpa cosciente. E le due differenti ipotesi sono regolate nel codice penale dagli articoli 575 per l'omicidio doloso, che prevede l'ergastolo e con il rito abbreviato 30 anni, e 589 per l'omicidio colposo plurimo, su cui si possono avere pene dai 12 ai 15 anni. Dice ancora il professore Maiello: «Per fare un esempio di scuola fra i più noti, potremmo riportarci al caso della morte dell'assistente del lanciatore di coltelli. Quest'ultimo risponderà di omicidio colposo perché, pur nella rappresentazione della possibile verificazione di quell'evento, ha agito nella sicurezza di scongiurarlo confidando nella sua consumata esperienza ed abilità». 

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