Il padre le toglie il saluto e la figlia cambia il cognome (prendendo quello materno): via libera dai giudici

La ragazza di Prato ha fatto ricorso al Tar: quel cognome è per lei estraneo e a scuola veniva derisa

Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato
Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato
di Valeria Di Corrado
Domenica 24 Settembre 2023, 18:47 - Ultimo agg. 26 Settembre, 21:41
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Se il padre si disinteressa totalmente dei figli, sia dal punto di vista affettivo che economico, questi ultimi possono chiedere di cambiare il cognome, sostituendolo con quello materno. È quanto successo a una ragazza: dopo aver sofferto per anni per l'assenza del papà, che la ignorava al punto di averle tolto il saluto, ha deciso di sciogliere quell'ultimo legame (anagrafico), facendo cancellare dalla sua carta di identità il nome di famiglia che lui le aveva tramandato. Il 22 maggio del 2018 la Prefettura di Prato aveva respinto la richiesta, ma - dopo un ricorso davanti ai giudici amministrativi - prima il Tar della Toscana (con sentenza del 26 febbraio 2019) e poi il Consiglio di Stato (con sentenza del 19 settembre scorso) hanno dato ragione alla ragazza. "Il cambio di cognome, in pratica, costituisce, per la richiedente - si legge nella sentenza di secondo grado - lo strumento per recidere un legame solo di forma, impostole per legge, che negli anni ha pesato sulla sua condizione personale, in quanto del tutto estraneo alla sua identità personale".

IL RICORSO DELLA FIGLIA

Come hanno ricordato i giudici del Consiglio di Stato, negli ultimi anni "è emersa una particolare sensibilità sul tema del cognome, come testimonianza del legame del figlio con entrambi i suoi genitori, o, se si vuole, con ciascuno di essi, in quanto l’assegnazione del cognome deve intendersi funzionale alla migliore costruzione dell’identità del figlio". Impossibile quantificare il numero di volte al giorno in cui ciascuno di noi si trova a pronunciare il proprio cognome o a sentirsi chiamare per cognome (a scuola, al lavoro, per questioni burocratiche, ecc). Una sofferenza atroce se appartiene a un genitore che ignora completamente il figlio, come se non esistesse. Esattamente quello che è accaduto alla ragazza di Prato che, nel ricorso al Tar, ha ripercorso la sua vicenda personale: "ha descritto la sofferenza derivante dall’incuria e dall’assenza del padre; il disagio derivante dal suo cognome, ritenuto per lei estraneo e per di più ridicolo, oggetto di dileggio in ambito scolastico; il disinteresse del padre nei suoi confronti, al punto di privarla perfino del saluto".

LA VERSIONE DELLA MADRE

Il ministero degli Interni, nell’atto di appello, ha ribadito il principio dell’eccezionalità del cambio di cognome e l’esigenza di una “valida” giustificazione, sottolineando la mancanza di elementi probatori a fondamento della richiesta della ragazza. Sua madre, però, "ha precisato di non aver conservato atti processuali risalenti a tanto tempo fa; confermando, per il resto, che il padre non si è mai occupato della figlia, né dal punto di vista materiale, né affettivo". Ha poi chiarito di non aver più intrapreso azioni legali nei confronti dell’ex coniuge, in quanto risultava nullatenente.

Infine ha aggiunto: “Mia figlia ha solo avuto presente la sua costante assenza, come potrei biasimare il fatto che le sia sempre pesato il suo cognome?”.

LA PRONUNCIA IN APPELLO

Il giudici amministrativi di secondo grado hanno respinto il ricorso del Viminale, precisando che le motivazioni della ragazza sono "indicative di una palese divergenza tra la sua identità personale e il cognome che le è stato attribuito, che costituisce espressione di un vincolo familiare con il padre, che nella realtà non vi è stato. Dalla lettura della documentazione prodotta in giudizio emerge in modo palese il solo legame con la madre, unica figura di riferimento che le ha consentito di formarsi un’identità personale, della quale ha chiesto il riconoscimento formale attraverso l’acquisizione del relativo cognome". "Se si tiene conto - prosegue la sentenza del 19 settembre - dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, in tema di identità personale e attribuzione del nome, ci si avvede che si tratta di ragioni serie e ponderate, che avrebbero meritato un maggior approfondimento da parte dell’Amministrazione, specie se si considera che non sono state evidenziate specifiche ragioni di interesse pubblico ostative all’accoglimento dell’istanza”.

Dalla sentenza della Consulta n.131 del 2022 è mutato, per i bambini che nascono ora, il regime normativo relativo all’attribuzione del cognome: la Corte Costituzionale ha stabilito che, in via generale, "il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine concordato dagli stessi, fatto comunque salvo il loro accordo di trasmetterne uno soltanto".

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