Le notifiche fiscali, comprese le contestazioni e quindi le cartelle esattoriali, potranno essere spedite al contribuente anche sul domicilio digitale, prevedendo se la cartella risultasse satura anche un secondo invio. Ma la decorrenza dei termini, per i pagamenti ed anche la decadenza o la prescrizione, scatterà praticamente da subito, non appena il gestore della posta certificata o del domicilio digitale comunicherà l'avvenuta consegna. Lo prevede la bozza dello schema di decreto legislativo che attua una parte della delega fiscale su controlli e accertamenti.
Le novità
Gli atti, se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato andranno al domicilio digitale professionale risultante dall'Indice, in mancanza, all'unico domicilio digitale presente.
I termini
Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, - si legge poi nella norma - la notificazione si intende comunque perfezionata (per chi notifica) nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato del destinatario trasmette all'ufficio.