Superbonus, sconto in fattura e cessione credito: ultimi giorni per mettersi in regola. Chi può presentare la dichiarazione e come

Il Superbonus: tutti i numeri del contributo a fine 2023
Il Superbonus: tutti i numeri del contributo a fine 2023
di Giacomo Andreoli
Martedì 2 Aprile 2024, 17:36 - Ultimo agg. 4 Aprile, 09:34
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Corsa contro il tempo per mettersi in regola con il Superbonus e ottenere, per l'ultima volta, sconto in fattura e cessione del credito. L’ultimo decreto sul Superbonus, con la cancellazione di queste opzioni per i crediti edilizi, è operativo. A doversi muovere è chi era in regola con gli altri criteri, ma ha fatto un errore o non ha comunicato all’Agenzia delle Entrate di aver optato per lo sconto in fattura e la cessione del credito rispetto ai lavori del 2023. Se non lo farà entro il 4 aprile dovrà pagare la fattura, per poi scontarla dalle imposte della dichiarazione dei redditi in più anni. Per fare la comunicazione servirà inviare l'apposita documentazione. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e chi può inviarla.

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Nuovo decreto Superbonus, cosa prevede

Il nuovo decreto sul Superbonus è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e presto approderà in Parlamento, per un confronto politico che si annuncia caldo. Il governo ha parlato di conti pubblici da dover tutelare, mentre per le opposizioni è una sorta di vendetta contro le scelte degli esecutivi precedenti. La tagliola, comunque, si aggiunge al fatto che il blocco alla cessione varrà anche per chi ha inviato la Comunicazione di inizio lavori (Cila) entro il 16 febbraio di un anno fa, quindi in tempo utile, ma poi non ha ancora effettuato pagamenti.

È stata portata al 4 aprile la scadenza per la cosiddetta “remissione in bonis”, che consentiva di effettuare o correggere eventuali comunicazioni di cessione del credito pagando 250 euro di sanzione fino al 15 ottobre prossimo. Ora non farlo comporterà l’impossibilità a cedere il credito e il ritorno al regime della detrazione sulla dichiarazione dei redditi. Lo sconto sulla dichiarazione, per il valore degli importi dei lavori, rischia però di non poter essere utilizzato da chi ha redditi bassi o è incapiente, non avendo imposte da scontare.

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La platea coinvolta e la dichiarazione

A essere coinvolto dalla facilitazione per i lavori agevolati dai bonus edilizi realizzati nel 2023 sarà solo chi ha potuto ancora optare per lo sconto in fattura e per la cessione del credito perchè rientra nelle deroghe al divieto introdotto a inizio 2023. Sono:
- lavori con titolo abilitativo presentato o richiesto entro il 16 febbraio 2023;
- spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche sostenute entro il 31 dicembre 2023;
- spese per interventi su Iacp e aree del cratere sismico.
 
La normativa che regola l'ottenimento dei bonus edilizi prevede che le comunicazioni relative alla cessione del credito e allo sconto in fattura siano inviate all’Agenzia delle Entrate. 

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I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'ultima circolare numero 6 dell’8 marzo scorso, pubblicata oggi sul portale istituzionale dell'Agenzia, fornisce chiarimenti sui casi in cui si può richiedere l’annullamento e sulla procedura da seguire. 

I casi presi in esame sono i seguenti:

  • quando la cessione è stata accettata per errore del cessionario, che voleva rifiutarla;
  • se il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata tramite l’apposita piattaforma.

L'Agenzia chiarisce che può intervenire solo su richiesta dei soggetti interessati, i quali dovranno richiedere il rifiuto secondo le istruzioni fornite.

Il rifiuto può essere chiesto esclusivamente in questi casi:

  • se la cessione si riferisce a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito o scelta per l’utilizzo in compensazione attraverso il modello F24. Questa modalità di fruizione può essere revocata attraverso l’apposita funzione della piattaforma dell’Agenzia;
  • se la cessione riguarda crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità. In tal caso sarà ridotto il plafond del soggetto.

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Cosa fare se la comunicazione viene rifiutata

Se poi il rifiuto viene accolto, i crediti tornano nella disponibilità del cedente. Se l’operazione di rifiuto, invece, non può essere eseguita la richiesta verrà scartata. I soggetti ricevono una comunicazione in merito all’operazione, ma lo stato potrà essere monitorato ancora tramite la piattaforma della cessione del credito.

Per il rifiuto della comunicazione per la cessione del credito i soggetti devono compilare il modello denominato “Richiesta di rifiuto della cessione dei crediti (articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)”. Va quindi sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente e inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

In caso di firma autografa deve quindi essere allegata copia del documento di identità dei di cedente e cessionario. Nel documento di prassi viene sottolineato che: «Eventuali istanze già trasmesse all’Agenzia delle entrate con differenti modalità dovranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni contenute nella presente circolare».

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Cosa cambia per le città terremotate

Il testo finale del decreto, comunque, conferma invece che lo stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito non si applicherà agli immobili danneggiati dai terremoti nel centro (Esclusa l’EmilIa Romagna). Ma con un “paletto”: la deroga - è scritto nel testo - «trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici che si sono verificati il 6 aprile 2009». Non è però escluso che arrivino altre novità. «Sono al lavoro per sostituire il 110% con un aumento del contributo parametrico», ha scritto il commissario alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli, nella lettera inviata ai sindaci del cratere sismico per spiegare comunque che «la somma di 330 milioni quale provvista necessaria per il periodo aprile-dicembre 2024, è assolutamente sufficiente al nostro fabbisogno».

Il cuore del decreto è certo il blocco della cessione dei benefici fiscali dei bonus per tutta una serie di situazioni finora salvaguardate: Terzo settore, Iacp, cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Ma rischia di avere un effetto retroattivo anche su chi aveva presentato la comunicazione di inizio lavori entro il 16 febbraio del 2023. Il governo, infatti, ferma gli sconti in fattura e le cessioni alle Cila “dormienti”, cioè se «non è stata sostenuta» alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già fatti il 30 marzo.

Avranno difficoltà coloro che hanno avviato i lavori, ma non hanno ancora effettuato alcun pagamento: si tratta di una pratica più diffusa di quanto non si possa credere, visto che in molti casi i lavori sono stati finanziati proprio con la “moneta fiscale” garantita dagli sconti del Superbonus. Qualcuno ha rispolverato la parola “esodati” per chi si troverà in questa situazione.

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