Assunti al Nord ma per lavorare al Sud, sì del Tar agli sgravi fiscali

Assunti al Nord ma per lavorare al Sud, sì del Tar agli sgravi fiscali
di Valerio Iuliano
Martedì 16 Marzo 2021, 23:30 - Ultimo agg. 17 Marzo, 13:01
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Lo sgravio del 30% sul costo del lavoro per le imprese meridionali, introdotto dall’ex ministro Provenzano, deve essere applicato anche per i lavoratori somministrati al Sud, da parte delle Agenzie per il Lavoro aventi sede legale in altre regioni. Per beneficiare della decontribuzione è sufficiente che il luogo di lavoro si trovi in una delle aree svantaggiate del Mezzogiorno, per le quali è prevista la misura.  

È l’esito di un provvedimento del Tar del Lazio che ha accolto il ricorso presentato da Adecco Italia Spa, società di The Adecco Group, contro l’Inps. In discussione è l’interpretazione fornita dall’Istituto di previdenza l’11 gennaio scorso, subito dopo il via libera della Commissione Europea alla decontribuzione al Sud fino alla fine del 2021.

Un’interpretazione in base alla quale «sino ad oggi l’Agenzia per il lavoro avente sede al Centro- Nord che somministrasse lavoratori presso aziende situate nelle regioni del Sud - spiegano da Adecco - non si vedeva riconosciuto lo sgravio contributivo del 30 per cento». 

Il beneficio era stato introdotto inizialmente in via sperimentale per l’ultimo trimestre del 2020 e poi confermato fino a tutto il 2021, mentre per l’estensione fino al 2029 bisognerà attendere un altro placet da Bruxelles. Nei piani dell’ex Ministro per il Sud Provenzano, artefice della misura, gli sgravi sui contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro a favore dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato valgono a prevenire il possibile allargamento del divario territoriale Nord-Sud, in seguito alla crisi economico-sanitaria. Una norma che - secondo l’Osservatorio dei Conti Pubblici dell’Università Cattolica - «pur con alcune problematiche, alleggerisce comunque il costo del lavoro in misura piuttosto significativa e sembra quindi in grado di dare un qualche sostegno alla competitività delle imprese del Sud». La misura, prevista per le imprese con sede in otto regioni svantaggiate del Centro-Sud, è stata confermata poi dal governo Draghi. Oltre 500mila - secondo la Relazione Tecnica iniziale al provvedimento - le aziende potenzialmente coinvolte. Gli sgravi dovrebbe interessare circa 2,9 milioni di lavoratori, con una retribuzione media mensile lorda di circa 1.600 euro, corrispondente a circa 1.163 euro netti per 13 mensilità. 

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La “diatriba territoriale”, oggetto del ricorso di Adecco, prende spunto, quindi, da quella che il Tar ha riconosciuto come un’interpretazione erronea dell’Inps. «Per escludere i benefici della contribuzione, l’Inps - spiega Adecco in una nota - aveva infatti fatto riferimento alla sede del datore di lavoro formale, l’Agenzia di Somministrazione - anziché la sede effettiva, ovvero il luogo di lavoro, dell’azienda utilizzatrice, senza contare che per esplicito obbligo di legge, le società che utilizzano i lavoratori somministrati – comprese le società aventi sede e operanti nel Sud Italia – sono tenute a rimborsare integralmente i contributi previdenziali alle Agenzie di Somministrazione che poi versano i relativi contributi all’Inps».

È un caso piuttosto frequente quello dell’Agenzia di somministrazione con sede legale al Nord e con luoghi di lavoro nelle regioni meridionali. In base all’interpretazione dell’Inps, dunque, sarebbero state numerose le esclusioni dal perimetro degli sgravi contributivi. Di qui il ricorso avanzato da Adecco. Con un primo decreto cautelare, l’organo di giustizia amministrativa ha sospeso ieri l’efficacia del messaggio Inps dell’11 gennaio 2021 e anche la successiva circolare del 22 febbraio 2021, che ne replicava i contenuti. È fissata per il 9 aprile per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio. «L’auspicio è che il Tar Lazio - spiegano gli Avvocati Francesco Paolo Bello e Luca Failla di Deloitte Legal - confermi la sospensione e che l’Inps si avveda dell’iniquità che una tale interpretazione può generare. L’Inps non considera che nella somministrazione di lavoro il rapporto è trilaterale e sebbene il datore di lavoro sia formalmente l’agenzia di somministrazione – collocata al Nord – i costi anche previdenziali gravano per legge sull’utilizzatore che potrebbe anche essere collocato nel Mezzogiorno».  

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