Covid in Campania, De Luca firma la nuova ordinanza: confermato il divieto di asporto dopo le 21

Covid in Campania, De Luca firma la nuova ordinanza: confermato il divieto di asporto dopo le 21
Lunedì 19 Ottobre 2020, 20:10 - Ultimo agg. 20 Ottobre, 07:00
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Il giorno dopo il Dpcm di Conte, il governatore della Campania Vincenzo De Luca firma una nuova ordinanza, la numero 81 dall'inizio della pandemia, per armonizzare le direttive regionali con le nuove direttive nazionali. Tra le misure non è inclusa la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie, che sarà comunque oggetto di una nuova ordinanza (che dovrebbe essere firmata nella giornata di domani e comunque entro l'entrata in vigore del nuovo Dpcm) che confermerà l'orientamento della Regione.

«Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata - è scritto nel testo vidimato dal presidente della giunta regionale - con decorrenza dal 16 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020, sono confermate le seguenti misure di prevenzione e contenimento della diffusione dei contagi: a tutti gli esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto dalle 21 mentre la consegna a domicilio è comunque senza limiti di orario; a bar, pasticcerie e gelaterie è fatto obbligo di chiusura dalle 23 alle 5 del giorno successivo nei giorni dalla domenica al giovedì».

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Ancora, «sono vietate feste e ricevimenti, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose (matrimoni, battesimi), in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto con la partecipazione di invitati che siano estranei al nucleo familiare convivente, anche se in numero inferiore a 30» ed «è fatto divieto di forme di aggregazione e riunioni, al chiuso e all’aperto, anche connesse ad eventi celebrativi, che si svolgano  in forma di corteo e comunque non  in forma statica e con postazioni fisse». 

 

Dopo la sentenza del Tar Campania, «restano sospese le attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dall'Ateneo», mentre «è confermato il divieto dell’attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse».

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Ancora, «l’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: 6-8,30» e resta «l’obbligo di chiusura alle 21 per i gestori delle sale gioco e scommesse fermo l'obbligo di consentire l’ingresso nei locali soltanto previa disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche e misurazione della temperatura corporea, vietando l’ingresso ove essa risulti superiore a 37,5°C, e di limitare la presenza dell’utenza all’interno dei locali in modo tale da garantire il rispetto di un distanziamento minimo di 1,5 metri tra le persone nonché di scongiurare ogni assembramento anche all’esterno, pena la sospensione dell’attività». 

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