Covid in Campania, De Luca firma l'ordinanza: divieto di vendita con asporto e di consumo di bevande alcoliche in strada dopo le 22

Covid in Campania, De Luca firma l'ordinanza: divieto di vendita con asporto e di consumo di bevande alcoliche in strada dopo le 22
Martedì 29 Settembre 2020, 13:02 - Ultimo agg. 20:00
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Il governatore Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza n. 75 con «ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19». Dopo l'esplosione dei contagi in Campania che hanno portato la regione al primo posto in Italia per numero di positivi quotidiani tanto da spingere il ministero della Salute a ipotizzare un lockdown, De Luca corre ai ripari e ripristina una serie di misure già adottate prima dell'estate nella prima fase dell'epidemia. 

«Con decorrenza immediata e fino al 7 ottobre - recita l'ordinanza - l’esercizio e la fruizione delle attività connesse a cinema, teatri e spettacoli dal vivo, ristorazione e bar, wedding e cerimonie, sono subordinati alla stretta osservanza dei protocolli; lo svolgimento di feste e di ricevimenti è consentito esclusivamente nel rispetto del limite massimo di venti partecipanti per ciascun evento e nell’osservanza delle ulteriori misure previste dai protocolli; a tutti gli esercizi commerciali (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati), dalle 22 è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nonché di tenere in funzione distributori automatici. Resta consentita la somministrazione al banco, nel rispetto del distanziamento obbligatorio, nonché ai tavoli, purché nel rispetto dei protocolli vigenti. Agli esercizi che non possano garantire dette misure è fatto obbligo di chiusura alle 2; dalle 22 alle 6 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali, nonché nelle aree prospicienti bar ed altri locali pubblici; resta sospesa l’attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse». 
 

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Dalla movida ai trasporti, «è fatto divieto di salire a bordo dei mezzi di trasporto ai passeggeri che non indossino la mascherina. Eventuali passeggeri sprovvisti di mascherina devono, in ogni caso, essere sanzionati in conformità a quanto previsto ed essere invitati a scendere immediatamente e comunque appena possibile dal mezzo, al fine di evitare ogni ulteriore rischio connesso alla permanenza a bordo in assenza di dispositivi di protezione. In caso di rifiuto, deve essere disposto il blocco del bus o del treno e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine».

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Restano ancora in vigore tutte le altre disposizioni dei mesi scorsi, dalla rilevazione della temperatura corporea di dipendenti e utenti degli uffici pubblici e aperti al pubblico all'identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori a carico dei gestori di ristoranti ed esercizi analoghi e all'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale.

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