Avvocatura Salerno, Paolino in bilico; la Cassazione: ineleggibile

La questione che ha travolto il presidente degli avvocati di Salerno riguarderebbe un periodo di consiliatura in proroga: troppi anni al Consiglio

Il presidente dell'Ordine degli Avvocati Gaetano Paolino
Il presidente dell'Ordine degli Avvocati Gaetano Paolino
di Angela Trocini
Venerdì 12 Aprile 2024, 06:40 - Ultimo agg. 08:05
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L’avvocato Gaetano Paolino, presidente del Consiglio dell’Ordine dagli avvocati di Salerno, non era candidabile e quindi ineleggibile. I giudici della Corte di Cassazione civile (a sezioni unite) hanno accolto il ricorso presentato da coloro che avevano impugnato la delibera di proclamazione degli eletti del Coa di Salerno per il quadriennio 2023-2026 nella parte in cui aveva proclamato eletto l’avvocato Paolino, ma anche la precedente delibera di ammissione alla candidatura del medesimo proprio per la sua incandidabilità ed ineleggibilità ai sensi della legge 113/20017 (articolo 3, comma 3). Ora in seguito alla decisione della Corte di Cassazione che ha «cassato» la sentenza del Consiglio nazionale forense, gli atti sono stati rinviati allo stesso Cnf che dovrà esprimersi - uniformandosi al principio sancito dalle Sezioni Unite - sulla decadenza da consigliere e presidente del Coa di Salerno (una volta eletto consigliere, l’avvocato Paolino è stato nominato presidente). 

Nel frattempo l’avvocato Gaetano Paolino si dice «sereno e continuerò a svolgere la mia carica di presidente del Coa fino a quando non ci sarà la nuova decisione del Cnf che dovrà ripronunciarsi sulla vicenda». Per il presidente degli avvocati salernitani, «nessuna statuizione sulla decadenza è stata sancita dalla Cassazione che pur ne avrebbe avuto la possibilità di decidere la causa nel merito qualora non fossero stati necessari ulteriori accertamenti di fatto. La decisione ora passa nuovamente al Cnf che dovrà far chiarezza sulla complessa questione giuridica. Io, ripeto, sono sereno e vado avanti fino alla definizione del giudizio per il rispetto che nutro per gli oltre 1500 colleghi che hanno espresso il loro voto per me e la mia squadra, credendo e confidando nel nostro modo di operare, con lealtà e trasparenza, sempre al fianco dell’avvocatura. E colgo l’occasione per ringraziare i tantissimi colleghi che in queste ore mi hanno contattato». 

Il punto nodale del ricorso è che l’avvocato Paolino già eletto consigliere nel quadriennio 2015-2018 era rimasto in carica fino al 19 luglio 2019 quando furono proclamati i consiglieri eletti per il quadriennio 2019-2022 e quindi, dopo aver svolto due mandati consecutivi nel Coa, non si era ricandidato alla tornata elettorale 2019-2022, ma aveva ripresentato la sua candidatura per il successivo quadriennio senza che fosse decorso un numero di anni , elezioni nelle quali lui non fu candidato. Il Consiglio nazionale forense, a maggio dello scorso anno, aveva respinto il ricorso itenendo che per la ricandidatura occorre considerare la «durata oggettiva del mandato che è quella legale (tendenzialmente) quadriennale ovvero quella inferiore in caso di decadenza o scioglimento anticipato del Coa, senza tener conto di vicende variabili e non prevedibili riconducibili al Coa o ai suoi componenti, atte ad aumentare o ridurre il numero di giorni in cui il mandato è stato svolto». Per il Cnf la sua non partecipazione alla consiliatura 2019-2022 aveva «determinato un’interruzione di durata legale quadriennale e dunque pari ad un mandato in senso oggettivo rispetto alla sua precedente esperienza consiliare».

Proposto il ricorso per Cassazione (a cui hanno resistito con controricorsi i consiglieri di maggioranza del Coa oltre al presidente), i giudici hanno ritenuto che la consiliatura “saltata” dall’avvocato Paolino ha avuto «oggettivamente una durata inferiore al quadriennio a seguito della proroga di quella precedente.

In questa situazione la ricandidatura dell’avvocato Paolino a nel 2023 sarebbe avvenuta senza che fosse trascorso un intervallo uguale a quello degli anni in cui si era svolto il precedente mandato». In sentenza i giudici spiegano che la nozione di mandato «va intesa in senso oggettivo, dovendosi far riferimento alla durata effettiva delle consiliature con la conseguenza che, ai fini della verifica del rispetto della previsione anzidetta, non è sufficiente che via sia stato un “fermo” di consiliatura e che la consiliatura “salata” sia giunta alla naturale scadenza, ma occorre anche che sia decorso un periodo di durata eguale al mandato precedentemente svolto. Ciò comporta la cassazione della sentenza e il rinvio al Cnf». 

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