Era stato condannato a 4 mesi di reclusione e a 102 euro di multa per aver rubato un ciclomotore ad una ragazza, parcheggiato su una strada a Nocera. Nel presentare ricorso in Cassazione, un cittadino marocchino aveva spiegato di non aver potuto presenziare al processo in ragione del Covid. Nel giorno antecedente a quello fissato per il processo, si trovava in Marocco, a Casablanca. Dovendo tornare così in Italia, avrebbe dovuto osservare un periodo di quarantena domiciliare come previsto, della durata di 14 giorni, secondo Decreto del governo del 24 ottobre 2020. Circostanza che rappresentava, secondo ricorso dunque, un legittimo impedimento, «constatata l'impossibilità di ottenere un permesso per il rientro nel territorio italiano di durata superiore a quella prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1998, norma priva di collegamento con la citata fonte secondaria, prevalente perché legata a ragioni di salute pubblica».
La Cassazione ha dichiarato invece inammissibile il ricorso, così come aveva fatto già la Corte d'Appello nel secondo grado di giudizio: «Si legge nel provvedimento che l'imputato non ha documentato in alcun modo di aver presentato formale richiesta di rientrare in Italia, né tantomeno che tale richiesta sia stata respinta per esigenze sanitarie o per altra ragione».