La sentenza
Nella sentenza n. 7442 della Suprema Corte viene analizzata la circolare 30/2015 delle Entrate e definita dagli ermellini come «non condivisibile», «imprecisa» e «incompleta» nella parte in cui afferma che l'imposta di donazione si applica alle «liberalità tra vivi che si caratterizzano per l'assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)». La sentenza della tributaria parte dal Testo unico «dell'imposta di successione e donazione che dispone che gli atti di donazione sono soggetti a registrazione e la non applicazione dell'imposta sulle donazioni in talune fattispecie di donazione indiretta (vale a dire quelle in atti di compravendita quando il prezzo è pagato da una persona diversa dall'acquirente), dopo aver, però, esordito sancendo che resta «ferma l'applicazione dell'imposta« sulle donazioni »anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione». Da questi elementi la Cassazione desume «che la donazione indiretta è rilevante ai fini dell'imposta di donazione solo se risulta da atti soggetti alla registrazione».