Bonus asilo nido, pagamenti dal 2 aprile: requisiti e scadenza domande per il contributo fino a 3.600 euro

Bonus asilo nido, pagamenti dal 2 aprile: requisiti e scadenza domande per il contributo fino a 3.600 euro
Giovedì 21 Marzo 2024, 07:59 - Ultimo agg. 22 Marzo, 13:03
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Bonus asilo nido in arrivo. I genitori di bambini nati nel 2024 con un altro figlio minore di 10 anni e con un Isee minorenni in corso di validità inferiore a 40mila euro potranno avere un contributo per il pagamento della retta in caso di frequenza di questa struttura pari a 3.600 euro su base annua (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro).

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Bonus asilo nido, pagamenti dal 2 aprile

Lo scorso 11 marzo è stata aperta la possibilità di presentare domanda (per cui c'è tempo comunque fino al 31 dicembre 2024), i primi pagamenti scattano invece il prossimo 2 aprile.

La domanda

L'Inps ricorda che questo contributo è stato maggiorato dalla legge di bilancio per i bambini nati quest'anno con un fratello/sorella con meno di 10 anni ma che un contributo è previsto in base alla legge di Bilancio per il 2017 per i bambini con meno di tre anni.

La domanda di contributo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2024, dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso.

Oltre al bonus asili nido è previsto anche un contributo per l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

A chi spetta

La prestazione spetta per ciascun figlio di età inferiore ai 36 mesi e nell'ipotesi in cui il minore per il quale si vuole presentare la domanda compie i tre anni d'età nel corso del 2024 è possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto 2024. ll rimborso non può eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell'utente.

Per i bambini con meno di tre anni è previsto un bonus massimo di 3.000 euro con Isee minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro; un massimo di 2.500 euro con Isee minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro; un massimo di 1.500 euro nelle ipotesi di Isee minorenni oltre la soglia di 40.000 euro, assenza di Isee minorenni, Isee con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, Isee discordante, Isee minorenni non calcolabile.

Come richiederlo

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve indicare a quale dei due contributi intende accedere (contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e/o privati o contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche) e, qualora si intenda fruire del contributo per più minori, occorre presentare una domanda per ciascuno di essi.

La domanda deve essere presentata, corredata della relativa documentazione, esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  •  portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili sul sito www.inps.it, autenticandosi tramite la propria identità digitale: SPID di livello 2 o superiore, Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Il servizio online di presentazione della domanda, denominato “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, è raggiungibile dal sito dell’Istituto, digitando nel motore di ricerca “bonus nido”.

Gli importi e l'Isee

L’agevolazione potrà spettare in misura pari a:

  • un massimo di 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro) con ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;
  • un massimo di 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
  • un massimo di 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nelle seguenti ipotesi: ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante, ISEE minorenni non calcolabile.

Le novità

Le modifiche recate dalla citata legge di Bilancio riguardano, pertanto, esclusivamente i nuclei familiari per i quali risulta quanto segue:

  • nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2024;
  • presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni e un ISEE minorenni regolare fino a 40.000 euro.

In tali casi, il contributo sia per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati che per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione è elevato di un importo pari a 2.100 euro e si hanno, pertanto, i seguenti importi massimi:

  • 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro) con ISEE minorenni in corso di validità fino a 40.000 euro;
  • 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro.

L’importo massimo di 1.500 euro spetta, altresì, nelle ipotesi di assenza di ISEE minorenni, ISEE recante omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante.

Senza Isee

In assenza dell’ISEE in corso di validità o qualora il contributo in esame sia richiesto dal genitore che non rientra nel nucleo familiare del minorenne, il contributo stesso è erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili). In caso di successiva presentazione di un ISEE minorenni valido, a partire dalla data di attestazione dello stesso, verrà corrisposto l’importo maggiorato, sussistendone i requisiti, e non verranno disposti conguagli per le rate antecedenti.

Nel caso in cui l’ISEE presenti omissioni e/o difformità, l’importo è erogato nella misura minima. Il richiedente la prestazione può, tuttavia, regolarizzare la situazione, entro il termine di validità della DSU, con una delle seguenti modalità: presentando idonea documentazione, presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse e/o difformemente esposte o rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In questo caso verrà disposto il conguaglio degli importi a partire dalla data di attestazione dell’ISEE con omissioni e/o difformità.

Come viene pagato e da quando

I pagamenti avranno luogo a partire dal 2 aprile 2024. L’Inps provvede alla corresponsione del contributo in esame con le modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area SEPA).

In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario della prestazione e il modulo di identificazione finanziaria (modulo “MV70”, reperibile sul sito dell’INPS) timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera o corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente, dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

Se il richiedente risulta irreperibile negli archivi dell’Istituto, la disposizione di pagamento non viene emessa e la rata eventualmente spettante viene messa in stato “contestata”. Tale situazione è comunicata ai contatti e-mail e SMS comunicati dal cittadino nella domanda.

Il contributo massimo erogabile per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido è determinato in base al valore dell’ISEE minorenni presente l’ultimo giorno del mese precedente a cui si riferisce la mensilità. Nel caso in cui sia assente tale indicatore, viene considerato il valore dell'ISEE minorenni, se presente, del mese a cui si riferisce la mensilità.

Il contributo riconosciuto per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione è erogato in un'unica soluzione direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile. Ai fini della misura viene preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.

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