Reddito di cittadinanza, stop domande il 30 novembre: cosa cambia dopo e quando arrivano gli arretrati

Il chiarimento dell'Inps in vista dell'abrogazione definitiva della misura prevista per il 31 dicembre

Reddito di cittadinanza, stop domande il 30 novembre: cosa cambia dopo e quando arrivano gli arretrati
Reddito di cittadinanza, stop domande il 30 novembre: cosa cambia dopo e quando arrivano gli arretrati
Venerdì 24 Novembre 2023, 18:36 - Ultimo agg. 29 Novembre, 08:55
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Reddito di cittadinanza. Da dal 30 novembre 2023 non sarà più possibile presentare domanda per riceverlo. Da questa data la procedura telematica Inps di acquisizione delle istanze sarà inibita. Questo perché la prestazione cesserà definitivamente il 31 dicembre 2023, quindi a far data dal 1° gennaio 2024. 

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La comunicazione arriva dall’Inps attraverso il messaggio 4179/2023 (qui sotto il pdf, ndr) in cui spiega che la stessa data rappresenta anche il termine per l’eventuale comunicazione della presa in carico dei nuclei che cessano la fruizione del beneficio della settima mensilità.

Reddito, cosa succede dopo il 31 dicembre

Per coloro che hanno la misura in essere - spiega l'Inps - la fruizione del beneficio terminerà al 31 dicembre 2023.

Ciò avverrà anche nel caso in cui non siano trascorse le 18 mensilità previste dalla normativa Rdc. resta salvo il riconoscimento successivo di possibili rate arretrate e la liquidazione di quanto eventualmente spettante a titolo di assegno unico fino a febbraio 2024.

La Carta Rdc resterà, dunque, operativa nei primi mesi del 2024 per consentire l’utilizzo degli importi accreditati.

Reddito, la scadenza del 30 novembre

Tenuto conto dei termini di erogazione del beneficio dal mese successivo a quello della richiesta, spiega dunque l'ente, non potranno essere ricevuto nuove domande di Reddito di cittadinanza oltre la data del  30 novembre.

La trasmissione delle domande sarà possibile fino alla data del 20 dicembre nel caso di domande presentate all’Inps per il tramite di intermediari. Ma questo a patto che siano presentate dagli utenti presso gli intermediari entro la scadenza del 30 novembre. 

Il 30 novembre è anche il termine indicato per la comunicazione da parte dei servizi sociali dell’eventuale presa in carico dei nuclei familiari che cessano la fruizione del beneficio alla settima mensilità.

Mensilità e arretrati 

I nuclei che hanno fruito della settima mensilità del reddito di cittadinanza ad ottobre senza avere i requisiti per la prosecuzione della fruizione, potranno ricevere il pagamento della rata di novembre, il 15 dicembre, purché nel frattempo risultino presi in carico dai servizi sociali, mentre la mensilità di dicembre, ove dovuta, verrà corrisposta il giorno 27 dello stesso mese. Nel caso in cui, invece, tali nuclei familiari non risultino presi in carico, cesseranno dalla fruizione della misura.

Alle scadenze del 15 e del 27 dicembre, si procederà a corrispondere gli eventuali pagamenti arretrati nonché quello del corrente mese, ai nuclei già sospesi cui, per effetto della presa in carico da parte dei servizi sociali, sia riconosciuta la prosecuzione del beneficio.

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