Assegno inclusione, cos'è e chi può avere il sostegno che sostituisce il reddito di cittadinanza: requisiti e quanto vale

Stop reddito di cittadinanza, ecco l'assegno di inclusione

Assegno inclusione, cos'è e chi può avere il sostegno che sostituisce il reddito di cittadinanza: requisiti e quanto vale
Assegno inclusione, cos'è e chi può avere il sostegno che sostituisce il reddito di cittadinanza: requisiti e quanto vale
Sabato 29 Luglio 2023, 07:34 - Ultimo agg. 22:45
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Reddito di cittadinanza addio. Cosa succede ora? Il sussidio così come lo abbiamo conosciuto finora resta soltanto per chi è seguito dai servizi sociali in quanto rientrante nelle fasce di popolazione che non possono trovare lavoro (disabili, minori, anziani). Dunque, resta fino a fine anno anche per i nuclei familiari con minorenni, persone con disabilità o con almeno sessant’anni. Per questi nuclei, il RdC sarà erogato fino al 31 dicembre 2023, per poi essere sostituito dall’Assegno di Inclusione (AdI) dal 1° gennaio 2024. Ma chi potrà ricerverlo? Quali i requisiti? Quali i limiti?

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A chi è destinato

L'Assegno di inclusione sarà riconosciuto a decorrere dal primo gennaio 2024. Il sussidio sarà condizionato al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'Isee, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Sarà riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni: con disabilità; minorenne; con almeno 60 anni di età; in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. 

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Ai fini della determinazione del beneficio spettante, attraverso una scala di equivalenza si tiene conto dei componenti in una delle condizioni sopra indicate, nonché del componente che svolge funzioni di cura con riferimento alla presenza di minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minorenni ovvero di componenti con disabilità o non autosufficienti.

I requisiti

Partiamo da quelli economici. Inoltre il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di: Isee non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'Isee è calcolato ai sensi dell'art. 7 del DPCM n. 159 del 2013; un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui in seguito. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al DPCM 159/2013, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. 

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Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, il richiedente della misura deve essere: cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251; residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.

Inoltre non deve essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto "patteggiamento"), intervenute nei 10 anni precedenti  la  richiesta. 

Altre condizioni

I soggetti richiedenti devono possedere anche una serie di requisiti patrimoniali. Un valore ai fini Imu del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione, il cui valore non deve superare euro 150.000), non superiore ad euro 30.000; un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; questi massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo.

Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente; nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere. 

Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4 risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.

Quanto vale

L'importo dell'Assegno di inclusione è fino a euro 6.000 annui, ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (ove regolarmente registrato) fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare.

Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.

Come chiederlo

L'Assegno è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni richieste. La richiesta può essere presentata, altresì, presso i patronati e i centri di assistenza fiscale (CAF), previa stipula di una convenzione con l'INPS.

Il contributo economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato "Carta di inclusione", con la quale oltre al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti potranno essere eseguiti prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza e potrà essere eseguito un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

Offerta congrua

C'è poi una nuova definizione dell’offerta di lavoro che, se rifiutata, fa perdere il sussidio. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’assegno di inclusione, attivabile al lavoro, è tenuto ad accettare in tutta Italia un rapporto a tempo indeterminato o a termine di durata oltre i 12 mesi; un lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno; quando la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.

Se il contratto offerto è a tempo determinato, anche in somministrazione, il luogo di lavoro non deve distare più di 80 km dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Si prevede inoltre che in caso di nuclei familiari con figli under-14 l’obbligo di accettare il contratto (anche a tempo indeterminato) scatta solo entro una distanza lavoro-domicilio di 80 Km o entro un limite temporale di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

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