Scuole a Napoli, il Tar respinge il ricorso: gli istituti Baracca e De Amicis potranno essere accorpati

La decisione dell'accorpamento diventerà esecutiva dal primo settembre

Il Tar respinge il ricorso: gli istituti Baracca e De Amicis potranno essere accorpati
Il Tar respinge il ricorso: gli istituti Baracca e De Amicis potranno essere accorpati
di Mariagiovanna Capone
Venerdì 7 Aprile 2023, 12:25
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso per l'accorpamento dell'Istituto comprensivo Baracca-Vittorio Emanuele al circolo didattico De Amicis. Delusione per le 148 persone tra genitori di alunni, personale docente e ATA del De Amicis difesi dagli avvocati Andrea Torino, Alessandro Barbieri e Nicola Ucciero che si erano mossi fin da gennaio con un ricorso denso di motivazioni, presentato il 14 marzo. Ieri però è arrivata la sentenza della Sezione quarta del Tar dopo la camera di consiglio di mercoledì mattina, che ha visto l'intervento dei magistrati Paolo Severini, presidente, Ida Raiola, consigliere e Rita Luce, consigliere ed estensore. Il ricorso è stato respinto perché sostanzialmente a oggi non sussiste un danno concreto, mentre ci sono solo ipotesi di un danno che potrebbe arrecare a famiglie e lavoratori. Nulla è perduto, quindi, poiché nel momento in cui la decisione dell'accorpamento diventerà esecutiva (dal primo settembre) potrebbero esserci motivi aggiunti concreti per un nuovo ricorso.

L'accorpamento dell'Istituto comprensivo Baracca-Vittorio Emanuele dei Quartieri Spagnoli al circolo didattico De Amicis di Chiaia si farà.

La sentenza della sezione quarta del Tar si è pronunciata sul ricorso presentato tre settimane fa e lo ha respinto motivando il «no» con il fatto che «i ricorrenti non hanno fornito concreti elementi probatori in ordine alla natura e alla portata dei pregiudizi che deriverebbero dalla sua esecuzione, limitandosi a prospettare un pregiudizio che, allo stato, risulta ancora eventuale e ipotetico nonché subordinato, quanto al suo verificarsi, ai concreti atti di esecuzione della delibera impugnata» che in parole povere significa che sono stati solo ipotizzati dei danni ma che non essendo le due scuole ancora unificate, non si può essere certi che ci saranno, quindi sono ipotesi pregiudizievoli. Anzi, nella sentenza si precisa che «i ricorrenti, insegnanti in servizio presso gli istituti scolastici interessati dalla delibera di dimensionamento, e genitori degli alunni iscritti, non hanno offerto alcuna specifica indicazione di quale sarebbe il pregiudizio che deriverebbe dall'applicazione della nuova organizzazione tra i due istituti, non avendo né allegato né dimostrato quale sarebbe la nuova collocazione per ciascuno di essi nell'ambito della nuova organizzazione scolastica e in che modo e in quale forma tale riorganizzazione pregiudicherebbe la loro posizione soggettiva», cioè non essendoci nemmeno un solo che dimostri il danno, non se ne può discutere. 

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Tra le varie motivazioni illustrate nelle 45 pagine consegnate al Tar, c'era la delibera numero 535 del 20 dicembre della Giunta del Comune di Napoli ritenuta illegittima, perché siglata sette giorni dopo la delibera di Giunta regionale numero 690 del 13 dicembre già approvata e successivamente aggiornata. Questo era il punto di forza del ricorso ma a quanto pare non è bastato per fermare l'accorpamento.

Non ha convinto i magistrati della Sezione quarta neanche l'errore del Comune che non aver attivato la «concertazione territoriale» con le istituzioni scolastiche, Città metropolitana, l'ambito provinciale, la direzione scolastica regionale, Regione e sindacati, ritenuta fondamentale per attivare l'iter per le proposte di dimensionamento della rete scolastica regionale. E infine i differenti contenuti dei Ptof (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) di ciascuna scuola non sono stati nemmeno considerati perché alla base della decisione c'è l'assenza di un dolo da dimostrare. 

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