I giudici milanesi avevano sostenuto «la non credibilità della situazione attuale di disoccupazione e delle dichiarazioni dei redditi» presentate dall'idraulico e avevano invece considerato più verosimile che l'uomo «svolgesse attività di lavoro magari in nero», o disponesse di risparmi.
Per i magistrati, in sostanza, era impossibile che l'uomo fosse rimasto senza lavoro, avendo «una professionalità sempre richiesta, quale quella dell'idraulico, settore che non conosce crisi». Di fronte alla Cassazione, Francesco M. ha contestato il parere delle toghe milanesi dicendo che era basato su luoghi comuni e voci di popolo. Ma non ha convinto i giudici. Nella sentenza, infatti, si legge che «la Corte milanese ha operato una valutazione comparativa dei due coniugi e del tenore di vita coniugale goduto in costanza di matrimonio, limitandosi a ritenere, all'esito di tale vaglio, non credibile l'attuale situazione di disoccupazione del coniuge obbligato al mantenimento dell'altro coniuge e dei figli, tenuto conto delle condizioni personali (età, salute) e della professionalità specifica (idraulico), il che non tradisce l'utilizzo di criteri di notorietà giuridicamente inesatti o di mere congetture».