Reversibilità ridotta
se la vedova lavora

Reversibilità ridotta se la vedova lavora
di Bruno Benelli
Lunedì 24 Ottobre 2016, 08:56 - Ultimo agg. 09:15
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Oltre al taglio iniziale del 40%, subisce un ulteriore calo in base al reddito  

Sempre più difficile per chi dei due coniugi resta in vita riscuotere una pensione di riversibilità con una rata di misura decente. Non basta il taglio iniziale della pensione rispetto a quella riscossa dal defunto o a quella cui avrebbe avuto diritto il lavoratore in servizio (taglio secco del 40% per cui la pensione viene per così dire “ereditata” dal coniuge nella misura del 60%). La legge ha introdotto altri tre tagli che scattano a determinate condizioni e che rendono la pensione ancora più modesta.
I tagli sono applicati nei casi in cui il titolare del diritto abbia un reddito personale superiore a determinati tetti che si modificano ogni anno in base alle variazioni percentuali  che determinano la perequazione delle pensioni (ex scala mobile). E se questo non bastava ci si è messo pure  un nuovo problema creato da un intervento parlamentare che ha fatto tremare ancora di più i superstiti che lavorano e che quindi hanno un reddito, come meglio vedremo appresso.
 
Quando sono applicati i tagli
 
Questi ulteriori tagli sono applicati nei casi in cui il titolare del diritto abbia un reddito personale superiore a determinati tetti che si modificano ogni anno in base alle variazioni percentuali  che determinano la perequazione delle pensioni (ex scala mobile).
Quest’anno la vedova (in genere si tratta di donne, dal momento che la durata della vita è più benigna nei loro confronti) si vede ridurre la pensione con un colpo di mannaia che va dal 25% al 50% di quanto ha diritto, se il reddito supera il limite annuo lordo di 19.573,71 euro (circa 1.300- 1.500 euro netti al mese).In questa ipotesi Inps opera tre tagli: a) del 25% se il reddito  è compreso tra 19.573,71 euro e 26.098,28 euro; b) del 40% se il reddito va oltre fino a 32.622,85 euro; c) del 50% se supera anche questa ultima cifra.
 
Riduzioni fino al 70%
 
Partendo da una pensione già al 60%, per cui gli ulteriori tagli portano la pensione della vedova a essere, rispetto a quella del defunto,  pari al 45%, quindi al 36% e infine al 30%. Per renderci meglio conto della “decapitazione” della pensione formuliamo un esempio partendo dalla rendita del defunto pari a 2.000 euro lordi al mese. La pensione ai superstiti della vedova scende immediatamente a 1.200 euro e se la titolare ha redditi propri inseriti nelle tre fasce sopra indicate la rata mensile precipita rispettivamente a 900 euro, a 720 euro e si arena a 600 euro.
 
Nessun taglio se è contitolare anche un figlio
 
In questo caso la legge chiude un occhio sui redditi della vedova e consente il pagamento pieno spettante per legge ( 60% alla vedova + 20% al figlio + 20% all’eventuale secondo figlio, fino al tetto massimo del 100%). Ma nel momento in cui il figlio o i figli “escono” dalla pensione ( esempio: perché hanno superato la minore età, oppure hanno terminato gli studi, ovvero non sono più inabili) l’Inps si ripresenta con la mannaia e inizia a tagliare. Gruppi di vedove si sono costituiti negli scorsi anni per protestare e spingere il Parlamento a eliminare i tagli. Niente da fare:  anche la Corte costituzionale ha confermato la piena legittimità dei tagli.
 
Il tetto oltre il quale scattano i tagli
 
Veniamo ora alle ultime di cronaca. Un parlamentare ha chiesto chiarimenti su quale tipologia di redditi viene calcolato il tetto oltre il quale scattano i tre tagli. Questo perché su una circolare Inps risultava che si debbano considerare anche quelli esenti da Irpef. L’Istituto di previdenza s’è subito affrettato a chiarire il disguido che lui stesso aveva creato, indicando i redditi  in modo inesatto in un allegato alla circolare 195/2015. Confermando che  ai fini del calcolo della pensione di reversibilità, si tiene conto unicamente dei redditi assoggettabili a Irpef.
 
 
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