Congelate le domande per il Reddito di cittadinanza presentate dai cittadini extracomunitari residenti in Italia da almeno dieci anni. Il blocco, reso noto dall’Inps attraverso una circolare datata 5 luglio, è operativo dal mese di aprile e rimarrà in vigore fino a data da destinarsi, ovvero fino a quando non verrà emanato il decreto attuativo con la lista dei Paesi extra Ue i cui cittadini saranno esonerati dall’obbligo di presentare una documentazione dello Stato di provenienza che attesti la loro situazione reddituale nel luogo di nascita. Del decreto in questione, di competenza del ministero del Lavoro e della Farnesina, si sono perse però le tracce da tempo: era atteso appunto per aprile. Lo stop alle richieste di accesso al sussidio da parte degli extracomunitari è figlio delle modifiche alla normativa del reddito e della pensione di cittadinanza introdotte con la conversione in legge del cosiddetto decretone e contribuirà ad aumentare i risparmi derivanti quest’anno dalla misura anti-esclusione dei Cinquestelle.
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La circolare dell’Inps parla chiaro: «L’Istituto ha provveduto a sospendere l’istruttoria di tutte le domande presentate a decorrere dal mese di aprile 2019 da parte di richiedenti non comunitari». Tali domane, sottolinea l’Inps, verranno definite dopo la pubblicazione del decreto attuativo del ministro del Lavoro con cui verranno individuati i Paesi i cui cittadini saranno esonerati dall’obbligo di produrre la documentazione sulla loro situazione patrimoniale e reddituale nello Stato di origine per oggettiva impossibilità di ottenere la certificazione richiesta.
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Ma lo stop alle domande per il reddito di cittadinanza dei cittadini non comunitari è solo una delle novità su cui ha fatto chiarezza la circolare. Con la conversione del decreto in legge è stato stabilito per esempio che il valore del patrimonio immobiliare è relativo ai beni posseduti sia in Italia che all’estero (il valore del patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione non deve superare la soglia dei 30 mila euro). L’Inps ha chiarito anche che il reddito familiare di chi richiede il sussidio non coincide con l’indicatore della situazione reddituale contenuto nell’Isee, dal momento che viene calcolato sommando i redditi e i trattamenti assistenziali utilizzati per l’Isr senza però la possibilità di sottrarre alcune voci come avviene per l’indicatore della situazione economica equivalente, dalle spese sanitarie per i disabili agli assegni erogati al coniuge. Il calcolo del proprio reddito familiare non è un’operazione così semplice per chi non è esperto di conti, ma a causa dei nuovi requisiti appare chiaro che per molte famiglie sarà più difficile rientrare nella soglia Isee prevista per avere diritto al beneficio.
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