Rottamazione quater, spunta l'ipotesi della proroga: ecco quando. Giovedì la scadenza della seconda rata

di Michele Di Branco
Domenica 26 Novembre 2023, 22:23 - Ultimo aggiornamento: 28 Novembre, 09:05 | 2 Minuti di Lettura

COME FUNZIONA

Il buon andamento della Rottamazione, tra l’altro, starebbe facendo riflettere l’esecutivo sull’opportunità di un proroga (chiesta a gran voce dai commercialisti) al fine di ammettere alla sanatoria centinaia di migliaia di contribuenti “decaduti” dai benefici. Ma fonti alle prese con il dossier si mostrano prudenti parlando di «ipotesi realistica ma prematura». Occorre ricordare che la Rottamazione quater prevede un versamento unico (privo di interessi) oppure in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza, come ricordato, il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.

Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% della somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023. Per pagare i moduli allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” della definizione agevolata, oltre al servizio “Pagaon-line”, è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri prestatori di servizi di pagamento aderenti al nodo pago Pa. In alternativa, è attivo il nuovo servizio di domiciliazione bancaria disponibile nella sezione “definizione agevolata” in area riservata, che consente di attivare o revocare l’addebito diretto delle rate sul conto corrente, anche intestato ad altro soggetto se autorizzato.

La Rottamazione quater riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1°gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli contenuti in cartelle non ancora notificate; interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione; già oggetto di una precedente misura agevolativa (la cosiddetta Rottamazione e/o saldo e stralcio), anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

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