Salerno: adottati da bambini,
ritrovano da adulti i genitori biologici

Salerno: adottati da bambini, ritrovano da adulti i genitori biologici
di Viviana De Vita
Lunedì 1 Aprile 2019, 07:57
3 Minuti di Lettura
Sapeva di essere stata adottata ma, quando ha scoperto di avere dei problemi di salute, ha deciso di rintracciare la sua madre biologica per avere informazioni di carattere sanitario in merito a patologie trasmissibili ereditariamente. Il suo caso è uno dei tanti approdati davanti al tribunale per i Minorenni di Salerno in seguito alla sentenza 1946/2017 delle sezioni unite della Cassazione che ha definitivamente sancito il diritto, da parte dei figli adottivi, di conoscere le proprie origini biologiche anche nel caso di parti in anonimato. La donna ha così presentato un'istanza davanti al Tribunale che ha aperto l'istruttoria risalendo all'identità della madre biologica: se questa acconsentirà a revocare la dichiarazione all'anonimato fatta al momento del parto, l'adottata potrà conoscere le sue origini.
 
Sono 15, nel 2018, i procedimenti finiti davanti al tribunale per i Minorenni di Salerno che, attraverso una procedura riservatissima, consente agli adottati adulti di conoscere l'identità dei propri genitori biologici, nell'ambito del diritto, sancito dalla giurisprudenza, «alla conoscenza delle proprie origini, alla costruzione della propria identità e del diritto alla salute». Di questi 15 procedimenti, sei si sono già definiti mentre altri nove risultano ancora pendenti. I dati sono il frutto di uno studio effettuato dalla Camera per i Minori di Salerno Anna Amendola che ha promosso un'indagine sull'orientamento del tribunale di Salerno in seguito alle ultime pronunce della Cassazione che, riconoscendo all'adottato il diritto di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti, non solo l'identità dei propri genitori biologici, ma anche quella delle sorelle e fratelli biologici adulti previo consenso di questi ultimi, ha rivoluzionato le norme in materia scavalcando quello che, fino a poco tempo fa, rappresentava un limite invalicabile secondo cui non era possibile per l'adottato, desideroso di conoscere le proprie origini, accedere a tali informazioni, qualora al momento del parto la madre biologica avesse dichiarato di non voler essere nominata.

«Nonostante la Cassazione abbia aperto la strada verso il riconoscimento del diritto del soggetto adottato, a conoscere le proprie origini afferma l'avvocato Giuliana Cappuccio, segretario della Camera per i Minori di Salerno Anna Amendola le istanze pervenute al Tribunale per i Minorenni di Salerno non sono ancora moltissime e, in genere, appaiono determinate più dalla necessità di conoscere problemi in relazione a possibili malattie genetiche che dal desiderio di un soggetto adottato di conoscere la propria madre biologica».

Diverso, invece il caso, definito dai giudici, di una sessantenne salernitana che solo dopo la morte di entrambi i genitori adottivi ha promosso istanza per conoscere le proprie origini. Anche se, sin da bambina, nutriva il desiderio di conoscere l'identità della donna che l'aveva messa al mondo, temeva che intraprendendo una ricerca del genere potesse deludere i suoi genitori adottivi. Così, solo dopo la morte di entrambi, ha chiesto di avere accesso alle origini: essendo già deceduta anche la madre biologica, non c'è stato alcun ostacolo alla procedura e la 60enne ha potuto conoscere il nome di chi l'ha messa al mondo riuscendo così a portare un fiore sulla sua tomba. Sono tutte diverse, anche se accomunate dallo stesso bisogno di sapere, le storie dei figli non riconosciuti alla nascita e le cui madri hanno chiesto l'anonimato. Fino a 6 anni fa la legge ha negato ai figli l'accesso ai dati anagrafici delle loro madri negando così anche a queste ultime il diritto di rinunciare all'anonimato. Solo nel 2013 la Corte Costituzionale ha fatto cadere tale divieto ma sono state le successive sentenze della Cassazione, l'ultima arrivata lo scorso marzo, a sancire definitivamente il diritto dei figli adottivi a conoscere le proprie origini. «Resta sempre salvaguardato conclude l'avvocato Cappuccio il diritto della donna che non abbia riconosciuto il figlio alla nascita di negare il consenso alla revoca dell'anonimato. In questo caso la richiesta del figlio non potrà essere assecondata». Non mancano i casi conclusisi dal tribunale per i Minorenni di Salerno con il rigetto dell'istanza a causa del diniego della madre naturale a revocare la dichiarazione di anonimato.
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA