Grande Fratello, Anita Olivieri sommersa di insulti social: «Lo dico, così siete preparati: in settimana partono le diffide»

L'ex gieffina è stata costretta a chiudere la sezione dei commenti su Instagram

Anita Olivieri sommersa di insulti, chiude i commenti sui social e minaccia gli hater con azioni legali
Anita Olivieri sommersa di insulti, chiude i commenti sui social e minaccia gli hater con azioni legali
di Cristina Siciliano
Martedì 26 Marzo 2024, 19:13 - Ultimo agg. 27 Marzo, 15:20
3 Minuti di Lettura

La finale del Grande Fratello è stata decisamente carica di emozioni e colpi di scena, primo tra tutti la vittoria di Perla Vatiero contro Beatrice Luzzi. Anita Olivieri, antagonista dell'attrice, dopo la vittoria di Perla, ha iniziato a ballare ed esultare vistosamente. Dopo alcuni commenti pungenti degli hater, Anita è stata costretta a chiudere la sezione dei commenti su Instagram. E non solo. L'ex gieffina bionda dagli occhi color ghiaccio, è stata costretta a comunicare su Instagram che è pronta ad agire legalmente. 

Anita Olivieri su Instagram

«Lo dico così siete preparati, questa settimana partono le diffide - ha scritto Anita Olivieri nelle sue Instagram stories - I commenti o post offensivi sui social sono puniti dal nostro legislatore all’art. 595 c.p., comma 3, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa minima di 516 euro oltre ad una condanna al risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale in favore della persona offesa.

In definitiva, l’immissione di commenti offensivi dell’altrui reputazione nel sistema internet integra il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, c.p. e la relativa competenza per territorio, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, si radica nel luogo di domicilio dell’imputato in applicazione dei criteri suppletivi».

Video

L'ex gieffina ha aggiunto: «La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che nel caso di diffusione dei commenti (post, commenti) tramite social network quest’ultimi integrano il reato di diffamazione aggravata dall’uso del mezzo di pubblicità a norma dell’art. 595, comma 3, c.p., in quanto si tratta di una condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di soggetti ampliando e aggravando l’offesa con la capacità diffusiva del mezzo adoperato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA