Compensi in contanti, multati
la Juve Stabia e l'ex Marzorati

Compensi in contanti, multati la Juve Stabia e l'ex Marzorati
di Gaetano D'Onofrio
Martedì 2 Febbraio 2021, 16:09 - Ultimo agg. 16:25
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5mila Euro di multa per la Juve Stabia, 1000 all’ex calciatore Lino Marzorati, e tre mesi di inibizione per l’ex Amministratore Unico Pasquale Martinelli, la Lega ha reso noto il dispositivo della Procura Federale per compensi in contanti elargiti dal club al difensore, al di fuori di quanto previsto dall’accordo economico tra le parti.

“COMUNICATO UFFICIALE N. 262/AA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 109 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Lino MARZORATI e Pasquale MARTINELLI, e della società S.S. JUVE STABIA S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:
LINO MARZORATI, calciatore tesserato per la società S.S. Juve Stabia s.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, commi 3 ed 8, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere percepito dalla società S.S. Juve Stabia s.r.l., al termine della stagione sportiva 2017 – 2018, un compenso in contanti pari complessivamente ad Euro 5.000,00 ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
MARTINELLI PASQUALE, amministratore unico e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società SS Juve Stabia s.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, commi 3 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere al termine della stagione sportiva 2017-2018 corrisposto al sig. Marzorati Lino, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S. Juve Stabia s.r.l., un compenso in contanti pari complessivamente ad Euro 5.000,00 ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
S.S. JUVE STABIA S.R.L. per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra
contestata;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Lino MARZORATI, Pasquale MARTINELLI e Vincenzo TODARO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S. JUVE STABIA S.R.L;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1000,00 (mille/00) di  ammenda per il Sig.

Lino MARZORATI, di (tre) mesi di inibizione per il Sig. Pasquale MARTINELLI, e di € 5000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società S.S. JUVE STABIA S.R.L”

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