Avellino: primario condannato, era il testimone di nozze del commissario d'esame

Il concorso del 2018 all'Azienda Moscati per il responsabile di Cardiochirurgia

L'ospedale Moscati di Avellino
L'ospedale Moscati di Avellino
Lunedì 18 Dicembre 2023, 09:36
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Aveva agevolato il suo testimone di nozze al concorso, senza astenersi in base agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Con l'accusa di falso ideologico in atto pubblico, il giudice monocratico del Tribunale di Avellino ha condannato il componente della commissione d'esame, nonché il vincitore del concorso. Sono stati condannati a 3 mesi di reclusione (pena sospesa) il Brenno Fiorani, primario del reparto di Cardiochirurgia dell'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino, vincitore del concorso, Giampaolo Luzi, primario di Cardiochirurgia dell'ospedale di Potenza, all'epoca dei fatti uno degli esaminatori dei partecipanti al concorso. I fatti risalgono al 2018 quando Brenno Fiorani partecipò, appunto, al concorso per primario del reparto di Cardiochirurgia del Moscati di Avellino risultando vincitore. Le indagini hanno preso il via all'indomani del concorso dopo la denuncia di uno dei partecipanti, Franco Triumbari, che all'epoca dei fatti ricopriva l'incarico di primario facente funzioni del reparto di Cardiochirurgia del nosocomio di contrada Amoretta. Per far emergere l'illecito qualcuno inviò al concorrente un certificato di matrimonio.

Certificato che attestava che il vincitore del concorso, nel 2014, era stato testimone di nozze al matrimonio di Luzzi (cerimonia che si era svolta a Roma). Ma non solo. Durante le indagini era emerso che vi era stato un rapporto di amicizia e di frequentazioni con uno dei componenti la commissione d'esame: Giampaolo Luzi, primario di Cardiochirurgia dell'ospedale di Potenza dal gennaio 2017.

Le difese rappresentate dagli avvocati Fernando Taccone e Benedetto Vittorio De Maio nel corso della lunga istruttoria dibattimentale hanno rilevato che le cause di incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 sono tassative e non contemplano il caso del testimone di nozze, ma tra le altre e tutt'al più, quella del commensale abituale. A tale proposito hanno cercato di dimostrare che i tra i due imputati vi era stata soltanto una frequentazione di tipo professionale, comunque fino al 2016. Anche dai tabulati telefonici emergevano sì alcuni contatti telefonici, tra l'altro episodici nell'arco di due anni, che tuttavia dimostravano la presenza dei due imputati sempre in comuni diversi. Circostanze sulle quali le difese hanno insistito molto per escludere il requisito dell'abitualità, necessario a dimostrare l'incompatibilità.

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Inoltre, le difese hanno dimostrato che c'era un'impossibilità concreta ad incontrarsi personalmente poiché nei pochi contatti telefonici risultanti dai tabulati esibiti in aula, risultava che le celle agganciate dai due telefoni si trovavano sempre in città diverse e distanti tra loro. Circostanze confermate anche dai testimoni delle difese ascoltati in aula. Le difese hanno anche dimostrato che tra i due imputati non c'era mai stato alcun rapporto di frequentazione extra lavorativo, unica causa questa che avrebbe potuto determinare ai sensi degli articoli di 51 e 52 di procedura civile, l'incompatibilità ad assumere l'ufficio di commissario di concorso pubblico. Infine, gli avvocati Taccone e De Maio hanno dimostrato che la scelta dei testimoni di nozze fatta da Luzi fu determinata da semplici ragioni di comodità in quanto lo sposo scelse i due colleghi di lavoro che quel giorno erano liberi dai turni. Il pubblico ministero al termine della sua requisitoria ha chiesto un anno di reclusione per i due imputati. I difensori sono pronti ad impugnare la sentenza di primo grado. 

 

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