Vallo della Lucania, l'Agcom archivia un procedimento avviato dalla Finanza nei confronti del titolare di un locale adibito a giochi scommesse

Il titolare di un centro scommesse aveva disposto un cartello ritenuto dalla guardia di finanza pubblicitario al gioco, per l'Agcom è regolare

La sede dell'Autoritàper le garanzie nelle comunicazioni
La sede dell'Autoritàper le garanzie nelle comunicazioni
Mercoledì 20 Marzo 2024, 16:01
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I cartelli posti all’entrata di un locale adibito a giochi o scommesse possono avere scopo prevalentemente informativo, e quindi non violare il divieto di pubblicità al gioco previsto dal decreto Dignità. Come rileva Agipronews è il caso di una sala scommesse di Vallo della Lucania contro la quale era stato avviato un procedimento sanzionatorio poi archiviato dall’Agcom. Nel corso di un controllo, la Guardia di Finanza aveva rilevato nei pressi dell’ingresso dell’esercizio due cartelloni, dalla grandezza di un foglio A4, che per i finanzieri rappresentava “una forma di pubblicità diretta in cui risultava presente un chiaro invito al gioco”. Nella contestazione fornita, il titolare del punto scommesse spiegava che egli si era “limitato ad affiggere materialmente il cartellone pubblicitario sulle pareti esterne adiacenti gli ingressi del locale” e che per l’affissione dei fogli non percepiva “alcun compenso”. L’accusa era quindi di violazione del decreto Dignità, che vieta “qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media”.


I MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella delibera di Agcom si spiega che per pubblicità ai giochi si intende “ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso”.

Nel caso di pubblicità indiretta, questa si configura in “ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, a prescindere all’esplicita induzione del destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto”. Al contrario “non rientrano nell’ambito di applicazione della norma le comunicazioni di mero carattere informativo fornite dagli operatori di gioco legale. In particolare, non sono da considerarsi pubblicità le informazioni limitate alle sole caratteristiche dei vari prodotti e servizi di gioco offerto, laddove rilasciate nel contesto in cui si offre il servizio di gioco a pagamento”.

In seguito a un approfondimento istruttorio, prosegue agipronews, Agcom ha rilevato che “i due cartelli pubblicitari oggetto di contestazione risultano affissi sulle pareti esterne del centro scommesse ma in una posizione adiacente ai due ingressi del locale e, dunque non in area pertinenziale al locale, ma nell’immediatezza dell’entrata, e hanno dimensioni contenute e apparentemente idonee a raggiungere esclusivamente gli avventori prossimi all’ingresso del locale e, anche in ragione della collocazione dell’esercizio, come tali non immediatamente percepibili dalla strada pubblica più prossima”. Inoltre “appare prevalente la valenza informativa, trattandosi di indicazioni con riferimento alle modalità di accesso al gioco”. Per questo l’Authority non ha rilevato una fattispecie violativa, archiviando il procedimento.
 

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